Naspi, Stop dal 2022 alla disoccupazione con l'incentivo all'esodo

Valerio Damiani Mercoledì, 01 Dicembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS a seguito del graduale superamento della Cassa COVID e del divieto di licenziamento per motivi economici. Termina il 31 dicembre 2021 la deroga al regime ordinario prevista dalla normativa anticovid.

Scadrà entro la fine dell'anno la possibilità, prevista dalla normativa anticovid, di riconoscere la Naspi al lavoratore anche in presenza di un accordo di incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 180/2021 in cui riepiloga la disciplina applicabile dopo l'entrata in vigore del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni), del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) e del dl n. 146/2021 (cd. decreto fisco lavoro).

Divieto di licenziamento

I chiarimenti riguardano l'articolo 14, co. 3 del Dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. Decreto Agosto) con il quale il legislatore ha riconosciuto, in deroga alle norme comuni, la naspi ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale (sono esclusi gli accordi individuali) stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente. L'Inps aveva già fornito le prime indicazioni con la Circ. n. 111/2020.

La novella è stata introdotta con l'obiettivo di bilanciare il divieto di licenziamento per motivi economici previsto dalla normativa anticovid per tutti i datori di lavoro del settore privato (a prescindere o meno dalla fruizione della CIG COVID-19). La durata del beneficio, come già anticipato nel messaggio Inps n. 4464/2020, è limitata alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Durata

Tale divieto è rimasto in vigore sino al 30 giugno 2021 per tutte le aziende ed è stato prorogato oltre solo per alcuni settori.

In particolare è durato sino al 31 ottobre 2021 per le aziende non rientranti nella CIG ordinaria che hanno presentato domanda per CIGD, ASO o CISOA con causale Covid-19 per periodi temporali successivi al 1° aprile 2021 (art. 8, co. 2 e 8 del dl n. 41/2021). E' stato prorogato ulteriormente sino al massimo al 31 dicembre 2021 esclusivamente per i datori di lavoro esposti in tabella.


Situazione Descrizione Durata del divieto
per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (cfr. l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021); Datori di lavoro che presentano domanda per ulteriori 13 settimane di CIGD/ASO COVID-19 dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 sino all'esaurimento del periodo autorizzato
per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (cfr. l’art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021); Datori di lavoro del settore tessile che presentano domanda di CIGO-COVID-19 per periodi temporali successivi al 1° luglio 2021 e sino al 31 ottobre 2021 (17 settimane) oppure dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (9 settimane). sino al 31 ottobre 2021 o sino all'esaurimento del periodo autorizzato a seconda se la domanda è stata presentata ai sensi del dl n. 73/2021 o del dl n. 146/2021
per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (cfr. l’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103 del 2021); Datori di lavoro di rilevanza strategica che presentano domanda di CIGO COVID-19 per un massimo di 13 settimane entro il 31 dicembre 2021 sino all'esaurimento del periodo autorizzato
per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda - ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis); Datori di lavoro ammessi alla CIGO (non covid) che tuttavia beneficiano dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sino all'esaurimento del periodo autorizzato
per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis); Datori di lavoro che non possono ricorrere alla CIGO/CIGS per esaurimento del periodo ordinario: 13 settimane di CIGD dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sino all'esaurimento del periodo autorizzato
per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (cfr. l’art. 43, comma 2, del decreto Sostegni-bis). Datori di lavoro che beneficiano dell'esonero contributivo sino al 31 dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2021
     

Regime in deroga

Di conseguenza l'INPS spiega che se il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

Oltre il 30 giugno 2021 l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei casi riportati in tabella, il divieto di licenziamento.

Resta inteso che, in questi casi, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI i lavoratori interessati devono allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo. Si rammenta, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto al pagamento del ticket di licenziamento.

Regime ordinario

Per i periodi successivi al superamento del divieto di licenziamento la Naspi torna ad essere riconosciuta solo nei casi «ordinari» e cioè:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Documenti: Circolare Inps 180/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati