Dieci giorni di congedo
L'articolo 1, co. 363 della legge n. 178/2020 ha rinnovato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti innalzandolo a dieci giorni rispetto ai sette previsti nel 2020 (da fruirsi anche in modo non continuativo) con riferimento alle nascite o affidamenti/adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. La fruizione del congedo deve avvenire entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Anche nel 2021, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio nel 2021 sono dieci elevabili ad undici previo accordo con la madre. Per gli eventi nascite/adozioni avvenuti nel 2020 i giorni di congedo restano pari a sette (otto in caso di sostituzione con la madre) ancorché la fruizione avvenga totalmente o parzialmente nel 2021.
Le regole
Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte nel Decreto del Ministero del Lavoro del 22 Dicembre 2012. In particolare per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici alle medesime condizioni previste per le lavoratrici. Quanto alle modalità applicative l'Inps ricorda che l'indennità è di regola pagata dal datore di lavoro il quale poi potrà ottenere i conguagli in sede di pagamento dei contributi previdenziali. In particolare il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunicherà poi all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
Devono, invece, presentare istanza all'Inps quei lavoratori per i quali provvede l'Istituto al pagamento dell'indennità di maternità. Si tratta in particolare dei lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007), i lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
Morte Perinatale
La Legge di bilancio per il 2021 ha altresì concesso al fruizione del predetto congedo obbligatorio anche in caso di morte perinatale del figlio. In tal caso l'INPS spiega che il congedo potrà essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di: 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso); 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
La durata del congedo obbligatorio in questi casi è pari a: a) dieci giorni (elevabili a undici) se l'evento è collocato dal 1° gennaio 2021 in poi; b) a sette giorni (elevabili ad otto) se l'evento è avvenuto nel 2020 (viene riconosciuta efficacia retroattiva alla norma). L'INPS spiega, peraltro, che in caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Documenti: Circolare Inps 42/2021