L’inflazione fa aumentare di 33,61€ all’anno i contributi previdenziali dei sacerdoti e dei ministri di culto acattolici. Lo certifica la Circolare Inps numero 94/2023 con la quale l'ente previdenziale in attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2023 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2023) aggiorna i contributi pensionistici dovuti al Fondo a partire dal 1° gennaio 2022.
Come noto il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti. Pertanto esso assume carattere definitivo solo a posteriori con la necessità per l'ente previdenziale di operare i conguagli negli anni successivi rispetto alla contribuzione provvisoriamente versata. Ebbene siccome nel 2022 le pensioni hanno registrato un aumento dell’1,9% il Ministero del Lavoro ha aggiornato in tale misura anche il contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica dovranno quindi pagare, dal 1° gennaio 2022, un contributo annuo pari a 1.802,65€ (rispetto alla precedente cifra di 1.769,04 euro annui) pari a 300,44 euro bimestrali e 150,22 euro mensili. Tale importo, precisa l'Inps, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale che ne vari l’ammontare.
Siccome per le annualità 2022 e 2023 gli iscritti hanno versato (in via provvisoria) la precedente cifra di 1.769,04€ l’Inps spiega che entro il 31 marzo 2024 occorre effettuare il conguaglio sulla contribuzione dovuta nelle due annualità. Mentre quella riferita al 2024 sarà adeguata ai nuovi importi dalla prima scadenza di versamento. Entro la predetta data, pertanto, occorre versare la cifra di 67,22€ (33,61€ x 2) ossia 5,6€ a bimestre e 2,8€ per ciascun mese.
Modalità di Pagamento
Il pagamento avviene secondo le consuete modalità:
autonome, tramite il portale dei pagamenti dell'Inps (PagoPa), per i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; per i ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973; e per i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria;
cumulative tramite bonifico bancario per i pagamenti a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
Documenti: Circolare Inps 94/2023