Invariata la contribuzione annua dovuta dagli iscritti al fondo clero. Lo certifica la Circolare Inps numero 108/2022 con la quale l'ente previdenziale in attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Maggio 2022 aggiorna i contributi pensionistici dovuti al Fondo a partire dal 1° gennaio 2021.
Come noto il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti. Pertanto esso assume carattere definitivo solo a posteriori con la necessità per l'ente previdenziale di operare i conguagli negli anni successivi rispetto alla contribuzione provvisoriamente versata. Ebbene siccome nel 2021 le pensioni non hanno registrato alcun aumento (l’inflazione nel 2020 è stata negativa) il Ministero del Lavoro ha confermato l’invarianza del contributo per il finanziamento delle suddette prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica dovranno quindi pagare, dal 1° gennaio 2021, un contributo annuo pari a 1.769,04 euro annui pari a 294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili. Siccome la cifra è la stessa del 2020 non ci sarà, pertanto, alcun conguaglio a carico degli iscritti per gli anni 2021 e 2022. Tale importo, precisa l'Inps, resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto ministeriale che ne vari l’ammontare.
Modalità di Pagamento
Il pagamento avviene secondo le consuete modalità:
autonome, tramite il portale dei pagamenti dell'Inps (PagoPa), per i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222; per i ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’art. 5, secondo comma, della L. n. 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973; e per i sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria;
cumulative tramite bonifico bancario per i pagamenti a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985; e delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
Documenti: Circolare Inps 108/2022