La Corte di Cassazione era stata chiamata a valutare legittimità dell'articolo 10 del citato regolamento che imponeva di calcolare la quota di pensione retributiva con criteri peggiorativi rispetto a quanto previsto all'epoca, cioè con un sistema di incremento del numero degli anni entro cui ricercare la media reddituale, base di calcolo della pensione retributiva.
Secondo il pensionato le nuove regole non avrebbero potuto trovare applicazione per le anzianità assicurative acquisite prima del 31 dicembre 2003 in quanto le regole di determinazione della pensione non possono avere efficacia retroattiva secondo quanto più volte affermato dalla Consulta. Nel caso di specie, peraltro, era incontestato che il pensionato aveva maturato il diritto alla decorrenza della pensione entro il 1° gennaio 2007. Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello di Roma gli avevano dato ragione ma la CNPADC aveva, comunque, proposto ricorso per Cassazione. La Cassa Dottori invocava, a tutela della validità della delibera, la sanatoria prevista dall'articolo 1, co. 763, della I. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013 che, come noto, ha temperato il criterio del pro-rata a condizione che le delibere siano adottate per garantire gli equilibri economici dell'Ente nel lungo periodo.
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, la sanatoria in questione non può estendersi alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 296/2006 (legge di bilancio 2007), come accaduto nel caso all'esame della Corte. In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 - spiegano i giudici - il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013".
"Si tratta di pronunce fondate su argomenti a carattere generale che valgono anche per le modifiche in peius (introdotte con il nuovo "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2004 ed applicato a decorrere dall' 1 gennaio 2005) che hanno aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione; modifiche che non possono perciò trovare applicazione al caso di specie" hanno concluso i Giudici.