Pensioni, Niente totalizzazione per i contributi versati all'Enasarco

Vittorio Spinelli Venerdì, 19 Ottobre 2018
La sovrapposizione temporale dei periodi assicurativi, derivanti dalla natura particolare della Fondazione Enasarco, preclude alla possibilità di sommare la contribuzione con quella presente nell'Inps. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
Ancora un niet per i lavoratori con periodi assicurativi presso la gestione Enasarco di sommarli con la contribuzione versata presso l'Inps per andare in pensione. La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza numero 23349 del 27 Settembre 2018 che la facoltà di totalizzazione prevista dal Dlgs 42/2006 non si estende ai periodi assicurativi presenti nella gestione previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La decisione è importante in quanto anche se rivolta all' istituto della totalizzazione nazionale, che per la prima volta ha portato nel nostro ordinamento la facoltà di unire gratuitamente i contributi misti (al prezzo di regola del ricalcolo contributivo dell'assegno), è destinata ad avere effetti anche sulla più recente facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228/2012 come uscita dall'intervento innovatore operato dalla legge 232/2016 che, come noto, condivide con la totalizzazione nazionale lo stesso perimetro di operatività comprendendo anche le casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 509/1994 e del Dlgs 103/1996.

La questione

La corte di Cassazione era stata chiamata a valutare la legittimità di una domanda di pensionamento di vecchiaia proposta da un ex agente di commercio ottenuta con la totalizzazione dei periodi versati in qualità di lavoratore dipendente e come artigiano presso l'Inps e della contribuzione versata presso l'Enasarco. L'istante dimostrava di aver compiuto sessantacinque anni alla data della domanda e di aver totalizzato contributi settimanali corrispondenti a venti anni comprensivi dei periodi accreditati presso l'Enasarco e, pertanto, avrebbe avuto i requisiti la totalizzazione contributiva di vecchiaia secondo la normativa all'epoca applicabile.

La domanda respinta in primo grado era poi stata ribaltata dalla Corte d'Appello di Roma per la cui cassazione hanno proposto ricorso sia l'Inps che Enasarco. I due enti hanno affidato il ricorso sulla base di motivazioni già più volte evidenziate su PensioniOggi. In particolare i due Enti si sono trincerati dietro la natura integrativa (ancorchè obbligatoria) della forma di assicurazione gestita da Enasarco rispetto all'assicurazione generale obbligatoria e della contestuale presenza dell'obbligo contributivo da parte dell'assicurato presso entrambe le gestioni previdenziali. Coincidenza temporale che non consentirebbe l'erogazione della pensione in regime di totalizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi degli istituti di previdenza. ll Collegio ha ribadito prima di tutto come non sussista un principio di carattere generale che affermi il diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali ed ha rimarcato quanto già enunciato con la sentenza numero 887 del 4 maggio 2016 che già aveva negato la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi in tale gestione. Secondo la Cassazione la disciplina di cui al Dlgs 42/2006 consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali e inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

In altri termini presupposto per totalizzare è la circostanza che non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio per la natura sui generis della Fondazione. "Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio - spiegano i giudici, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza dell'art. 29 L. 22 luglio 1966,n. 613, del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione lnps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di assicurazione riferita ad eventi diversi, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi".

La Fondazione, concludono i giudici, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso I'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal d.lgs. n. 42 del 2006.


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Documenti: La sentenza della Corte di Cassazione

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