In particolare i ministeri vigilanti hanno dato parere favorevole all’integrazione all’art. 20 del Regolamento, che consente il riscatto dei periodi di iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, quale ad esempio il periodo di praticantato svolto nelle “scuole di giornalismo”, purche’ il periodo interessato risulti privo di qualsiasi copertura assicurativa all’INPGI e/o in altra forma di previdenza obbligatoria. Via libera anche alla facoltà di riscatto con oneri ridotti se il periodo di praticantato risulta coperto da contribuzione presso altre gestioni previdenziali (articolo 21 del Regolamento Inpgi). Dal 2017 gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi effettivamente versati all'INpgi su retribuzioni non inferiori a quella contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa, che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare.
In tal caso, i Ministeri vigilanti – pur raccomandando un costante monitoraggio delle entrate e delle relative uscite – hanno confermato la riduzione dell’onere del riscatto al 50% della riserva matematica; riduzione operata a fronte della decurtazione della futura pensione di una quota pari a quella erogata dall’altro ente/gestione per effetto dei medesimi periodi contributivi oggetto di riscatto.
La terza modifica approvata dai Ministeri vigilanti interessa le modalità per il riscatto dei periodi assicurativi nel sistema contributivo che l'Inpgi ha introdotto con la recente Riforma a partire dal 2017. L'onere viene determinato con le medesime regole vigenti nell'Inps, cioè con il meccanismo dell'aliquota percentuale di cui all'articolo 4 del Dlgs 184/1997. In sostanza l'onere viene determinato moltiplicando la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda per l'aliquota di finanziamento della gestione Inpgi (pari attualmente al 33%) rapporta al periodo oggetto di riscatto.