Giornalisti, Da luglio 2022 assegni cumulabili con i redditi da lavoro

Mercoledì, 23 Novembre 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi. L’incumulabilità resta (parzialmente) solo per i trattamenti di invalidità, per la «quota 102» e per i cd. «lavoratori precoci».

Dal 1° luglio 2022 le pensioni dei giornalisti sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo. In particolare viene meno il limite che impediva di integrare l’assegno di anzianità con redditi da lavoro superiori a circa 23.000€. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4213/2022 pubblicato ieri in cui detta ulteriori istruzioni a seguito dell’assorbimento della gestione sostituiva Inpgi. Finisce così il lungo contenzioso legale che ha visto, peraltro, soccombere l’Inpgi in Cassazione.

L’incumulabilità

Sino al 30 giugno 2022 ha trovato applicazione l’art. 15 del regolamento INPGI secondo cui tutte le pensioni, ad eccezione di quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall'Istituto sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 22.907,04 € (per il 2022). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, andava ad abbattere la pensione erogabile. L’indicata norma, tuttavia, è stata più volte messa in discussione dalla giurisprudenza di legittimità che non ha riconosciuto autonomia all’Inpgi rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti iscritti all’Inps.

Disciplina Inps

Con l’assorbimento dal 1° luglio 2022 della gestione sostitutiva Inpgi nel Fpld la querelle viene superata. Da questa data, infatti, spiega l’Inps la materia è regolata in conformità a quanto previsto per la generalità dei lavoratori iscritti all’INPS. Pertanto anche le pensioni di anzianità diventano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro a prescindere dal loro importo.

L’incumulabilità resiste solo, oltre che per i trattamenti ai superstiti (già peraltro regolati dall’Inpgi in maniera analoga all’Inps):

  • sui trattamenti di invalidità (di cui all’articolo 8 del Regolamento Inpgi) e l’assegno ordinario di invalidità;
  • sulla cd. pensione «quota 102» disponibile per i giornalisti dal 1° luglio 2022;
  • sulla pensione con 41 anni di contributi per i cd. «lavoratori precoci»;

Trattamenti di invalidità

Per quanto riguarda i trattamenti di invalidità l’Inps spiega che in presenza di redditi da lavoro (dipendente, autonomo o d’impresa) l'importo della rendita previdenziale viene ridotto:

  • in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l’assegno così decurtato resta superiore al trattamento minimo (circa 525€ al mese) la quota eccedente il minimo può subire un «secondo taglio» se l’anzianità contributiva è inferiore a 40 anni.

Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso (art. 10 Dlgs n. 503/1992); nel caso di redditi da lavoro autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto (articolo 72, comma 1 della legge 388/2000). Nel caso di lavoro dipendente la riduzione non scatta se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo inps oppure se il lavoratore è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell'anno solare o per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, Dlgs 503/1992; Circolare Inps 197/2003).

A tal fine l’Inps spiega che gli interessati dovranno comunicare al datore di lavoro la propria qualità di pensionato affinché gli stessi possano operare le relative trattenute sullo stipendio pari all’importo della quota di pensione non dovuta. Se trattasi di lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.  

Pensione «Quota 102»

La «quota 102», nonostante sia una pensione di anzianità, prevede uno speciale regime di incumulabilità. In particolare sino al compimento dell’età di vecchiaia (cioè 67 anni) il titolare non può cumularla con redditi da lavoro dipendente e/o autonomo ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000€ lordi annui. Pena la sospensione del trattamento pensionistico.

In materia l’Inps spiega, pertanto, che anche i giornalisti dovranno rendere la dichiarazione all’Inps di non percepire redditi non cumulabili al momento dell’andata in pensione (cfr: messaggio Inps n. 54/2020)

Pensione Precoci

Similmente alla «Quota 102» anche il trattamento di anzianità con 41 anni di contributi (a prescindere dall’età anagrafica) previsto per i cd. «lavoratori precoci» in particolari condizioni (disoccupati, invalidi, caregivers, addetti a mansioni gravose) è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa sino al raggiungimento (teorico) dell’anzianità contributiva utile alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini).

Ebbene in tal caso l’interessato dovrà comunicare tempestivamente all’Inps i redditi da lavoro presentando apposita domanda di ricostituzione.

Documenti: Messaggio Inps 4213/2022

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