Le modifiche apportate
Le principali novità introdotte dalla Legge di conversione interessano soprattutto i nuclei in cui siano presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Nello specifico nei loro confronti è stato stabilito che il beneficio massimo conseguibile sia di 1.100 euro al mese anzichè 1.050 euro. Più altri 280 euro di contributo per l'affitto. E' il caso in cui siano presenti quattro componenti maggiorenni di cui almeno uno con disabilità grave. Con un'altra modifica è stato incrementato da 5mila a 7.500 euro il massimale aggiuntivo del patrimonio mobiliare per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza che consente l'accesso all'RdC e alla PdC. La pensione di cittadinanza potrà essere concessa anche nei casi in cui, fermo restando il requisito dei 67 anni per uno o più componenti del nucleo familiare, ricorra anche il requisito della convivenza «esclusivamente» con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, seppure di età inferiore a 67 anni.
Tra le altre novità inserite va segnalato che i genitori di minorenni saranno tenuti ad accettare un’offerta di lavoro solo entro 250 km dalla residenza e non più in tutta Italia, anche in caso di terza offerta. Inoltre è stato ritoccato il valore dell'offerta congrua di lavoro che bisogna accettare per non perdere il sussidio: 858 euro al mese. Contro il fenomeno delle false separazioni nella legge di conversione è stato stabilito che per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il primo settembre 2018 servirà un verbale dei vigili. Inoltre anche se madre e padre non sono né sposati né conviventi, l'Isee dovrà essere comprensivo di entrambe le situazioni patrimoniali e reddituali. Gli extracomunitari dovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato. Reddito e pensione non si potranno peraltro richiedere se si posseggono immobili diversi dall'abitazione principale di valore superiore a 30.000 euro non solo in Italia ma anche all'estero. E sia RdC che PdC saranno sospesi non solo in caso di condanna definitiva e di latitanza (come accade per gli ammortizzatori sociali e le prestazioni previdenziali) ma anche se si è solo indagati o imputati. Da segnalare, inoltre, che non avrà diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.