Progetti di utilità sociale
Il provvedimento stabilisce che il Comune è il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici per lo svolgimento dei Progetti nei predetti ambiti sociali. A tal riguardo il decreto delinea i confini delle attività che possono essere realizzate: i percettori di Rdc, infatti, non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale; non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. La partecipazione a tali progetti, come noto, è stabilita a pena di decadenza dall'erogazione dell'RdC sia per coloro che hanno stipulato il Patto per il lavoro che del Patto per l'inclusione sociale. La partecipazione resta facoltativa per le persone che non sono tenute agli obblighi connessi al Rdc (es. persone occupate; o frequentanti un regolare corso di studi; beneficiari di Pdc; caregiver; ecc.).
Lo svolgimento dei PUC non determina un'attività assimilabile a quella di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo e comportano un impegno non inferiore alle otto ore settimanali, fino a un massimo di 16, previo accordo tra le parti. Nel caso in cui il numero di Puc attivati dal comune sia inferiore a quello degli obbligati, andrà garantita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare (quello più giovane), nonché ai beneficiari con importo di Rdc maggiore.
Tutela Inail
Il comune titolare del Puc deve istituire preventivamente, per ogni progetto, apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante legale dell'amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati, tra l'altro, in apposita sezione, le presenze giornaliere dei beneficiari del Rdc, l'ora inizio e fine dell'attività. Il registro può essere istituito e tenuto in forma telematica. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, il cui premio sarà fissato nella forma di «premio speciale unitario» con decreto ministeriale.