Il Ministero del Lavoro chiarisce gli obblighi ed il relativo regime sanzionatorio applicabile ai soggetti maggiorenni percettori del reddito di cittadinanza. Lo fa con con la nota prot. n. 187/2020 pubblicata lo scorso mese indirizzata a comuni e ambiti territoriali, con istruzioni e modelli sull'obbligo, a carico dei beneficiari di Rdc, della partecipazione a percorsi d'inserimento lavorativo e d'inclusione sociale.
Il documento ribadisce, prima di tutto, che l'erogazione del Rdc è condizionata alla dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro, Did, da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all'adesione al percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, eccetto quelli già occupati o frequentanti corsi di studi. In relazione ai lavoratori occupati la nota ministeriale precisa che si conserva lo stato di disoccupazione (e si resta, quindi, obbligati all'adesione al percorso personalizzato), quando si è impegnati in attività di lavoro dalle quali si ricavano redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.145 euro o a 4 mila euro da lavoro autonomo.
Con riferimento al concetto di regolare corso di studi il documento precisa che sono incluse tutte le scuole superiori di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d'arte, Istituti magistrali); i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) o istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); i corsi di laurea (triennale, magistrale, corsi Afam e percorsi di formazione offerti dagli ITS) e quelli di specializzazione o di dottorato.
L'esenzione dagli obblighi connessi all'RdC spetta anche ai beneficiari della pensione di cittadinanza; ai titolari di pensione diretta; alle persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; alle persone con disabilità come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche.
Soggetti esonerati
Possono essere, inoltre, esonerati dagli obblighi relativi all'adesione al percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale:
- i componenti con carichi di cura con riferimento alla presenza di minori di tre anni d'età (può essere esonerato un solo componente del nucleo familiare);
- i componenti con carichi di cura con riferimento alla presenza di persone con disabilita grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee;
- i lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione (l'esonero, in tal caso, può essere chiesto quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali);
- chi frequenta corsi di formazione per la qualifica o il diploma professionale.
A tali categorie, un accordo tra stato e regioni ha aggiunto ulteriori tre ipotesi di esonero dai soli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo:
- persone che si trovino in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, incluse le donne in stato di gravidanza, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico competente;
- persone impegnate in percorsi di Tirocini formativi e di orientamento (Accordo Governo-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e regolamenti attuativi regionali);
- persone impegnate in tirocini di inclusione sociale (Accordo Governo-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 e regolamenti attuativi regionali).
La dichiarazione di esonero deve avvenire, di regola, in occasione della convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l’Impiego ovvero da parte dei servizi competenti dei Comuni/Ambiti Territoriali. A tal fine l'interessato può rilasciare un’autocertificazione e impegnarsi a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati.
Convocazione da parte dei servizi sociali
La nota ministeriale precisa, inoltre, che i componenti non in possesso di requisiti per essere convocati dai centri per l'Impiego sono convocati, entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc, dai servizi sociali del comune/ambito competenti alle misure di contrasto alla povertà (Patto di Inclusione Sociale). Per la convocazione, spiega il ministero, sono utilizzati i recapiti telefonici e/o di posta elettronica forniti al momento della presentazione della domanda di Rdc; ma per le successive convocazioni possono essere utilizzati anche altri recapiti, forniti nel corso del primo e o dei successivi incontri.
La mancata presentazione alle convocazioni da parte dei servizi sociali per la stipula del patto di Inclusione Sociale, è sanzionata, se non sussiste il giustificato motivo, con la decurtazione di una mensilità di Rdc alla prima assenza; con la decurtazione di due mensilità, alla seconda assenza; con la decadenza dal Rdc, alla terza assenza. Le convocazioni oggetto di sanzioni, precisa il ministero, sono tutte le convocazioni necessarie alla definizione e attuazione dei Patti per l'inclusione, includendo, pertanto, oltre alla prima convocazione, tutte le convocazioni successive necessarie comprese quelle per il monitoraggio dell'attuazione del Patto, inclusi gli incontri eventualmente previsti nell'ambito degli impegni relativi alla «frequenza di contatti con i competenti servizi».