La questione
I chiarimenti riguardano l'accertamento del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019. Al Ministero sono stati segnalati, infatti, numerosi casi di cittadini, italiani e non, che in esito alle verifiche anagrafiche risultano essere stati iscritti in anagrafe per un periodo superiore ai 10 anni, ma attualmente non sono più iscritti - neanche come residenti senza dimora - perché cancellati per irreperibilità anagrafica ai sensi dell’art. 11 lettera c) del D.P.R. 223/1989; ovvero di cittadini attualmente iscritti, residenti complessivamente per un periodo superiore ai 10 anni, ma con una interruzione proprio negli ultimi due anni, dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica. Come segnalato dai territori, al riguardo si può ragionevolmente presumere che in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all’indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell’alloggio in ragione della loro condizione di povertà e/o disagio sociale. Parimenti non si può escludere che queste persone, pur non avendo, o avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale di cui all'art. 43 c.c.
L'iscrizione all'anagrafe
La nota ministeriale ribadisce che - in presenza dei requisiti richiesti dalla legge - il reddito di cittadinanza spetta anche ai senza fissa dimora e che l'articolo 2 della legge anagrafica numero 1228/1954 dispone che la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. A tal fine il documento esorta prima di tutto i Comuni a provvedere all'iscrizione di tali soggetti nei rispettivi registri anagrafici all'esito degli accertamenti volti a confermare l'abituale presenza dei richiedenti sul territorio comunale.
Una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda dell'RdC il Ministero offre una soluzione per considerare soddisfatto il requisito dei due anni di continuativi di residenza sul territorio italiano ai fini della concessione del beneficio. In particolare se manca il requisito «formale» (iscrizione anagrafica), si può fare riferimento a quello «sostanziale». L'opportunità è offerta soltanto ai richiedenti cancellati dai registri anagrafici di un comune per irreperibilità, ad esclusione del caso di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, e a patto che non ci sia stato trasferimento all'estero. In questi casi, il requisito della residenza in Italia continuativa per almeno due anni si considera soddisfatto se è dimostrabile la permanenza continuativa in un comune Italiano, che per i senza fissa dimora va individuata avendo riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
L'accertamento
A tal fine il richiedente il Rdc per il quale sia avvenuta la cancellazione anagrafica, al momento della presentazione della domanda dovrà dichiarare la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda e indicare il Comune di attuale residenza. Ai fini del riscontro della dichiarazione resa dal richiedente i servizi anagrafici del comune potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità. L'attività è importante in quanto in assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto e il richiedente non potrà conseguire l'RdC.