Reddito di Emergenza, Un’indennità da 400 a 800 euro per i disoccupati

Valerio Damiani Venerdì, 15 Maggio 2020
Con il DL Rilancio debutta il REM, reddito di emergenza, per disoccupati e sottoccupati. Un sostegno da 400 a 800 euro mensili erogato in due quote di pari importo; domande da presentare entro il 30 giugno 2020.
Via libera all'indennità per famiglie di disoccupati e sottoccupati. Vale da 400 a 800 euro mensili, in due quote di pari importo, si chiama Rem (reddito di emergenza) e ha requisiti semplificati. Potranno beneficiarne i nuclei familiari che risiedono in Italia (senza il vincolo temporale) privi di reddito, cioè composti da persone disoccupate o con un lavoro non regolare, o con un reddito inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare). 

L'identikit della misura

Per conseguire il REM sarà necessario  avere un Isee non superiore a 15 mila euro (il Rdc lo chiede di 9.360); un reddito familiare inferiore al Rem spettante, quindi inferiore a 400/800 euro mensili; un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. A differenza dell'RdC non c'è nessuna condizione sul patrimonio immobiliare né sui beni durevoli.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. In tabella le condizioni per il diritto, messe a confronto con quelle già vigenti per il Rdc.

Le domande per il Rem dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2020 presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con Inps oppure presso gli istituti di patronato. Il beneficio, al pari dell'RdC, sarà erogato dall'Inps.

Incompatibilità

Non avranno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non terrà conto di tali soggetti.

Il Rem, inoltre, non sarà compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia. Per cui non potranno accedere al REM i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti, autonomi e/o professionisti che abbiano fatto richiesta per le specifiche indennità per il Covid-19 (i 600 euro). Il Rem non sarà altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Resteranno esclusi dal REM anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza e i lavoratori del settore domestico (per il quali il DL Rilancio ha introdotto una specifica indennità di 500 euro mensili).

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