Doppie sanzioni
Come noto dallo scorso 1° luglio 2018 la legge di bilancio 2018 ha imposto ai datori di lavoro e committenti a pagare paghe e compensi e ogni relativo acconto, a lavoratori e collaboratori, solo attraverso un bonifico bancario o un ufficio postale o utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, pena l'applicazione della sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Nel caso di occupazione di lavoratori in nero, inoltre, è prevista la c.d. maxi-sanzione, graduata in relazione alla durata dell'illecito: da 1.500 a 9.000 euro per lavoratore in caso d'impiego fino a 30 giorni; da 3.000 a 18.000 euro per lavoratore in caso d'impiego da 31 a 60 giorni; da 6.000 a 36.000 euro per lavoratore in caso di impiego oltre 60 giorni (gli importi aumentano del 20% in caso d'impiego di stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa).
Ebbene a proposito delle due sanzioni l'Ispettorato precisa che in sede di accertamento dell'impiego di lavoratori in nero l'ispettore deve riscontrare che la remunerazione dei lavoratori sia avvenuta con mezzi tracciabili e, in caso contrario, applicare (anche) la sanzione da 1.000 a 5.000 euro sulla base della periodicità di corresponsione della retribuzione. Il cumulo delle due sanzioni è possibile, spiega l'Inl, poiché il legislatore non lo ha espressamente escluso. Il datore di lavoro sarà, pertanto, esposto ad entrambe le sanzioni, risultando dunque più oneroso occupare lavoratori non in regola.
L'illecito, spiega ancora l'ispettorato, si configura soltanto qualora sia accertata effettiva erogazione della retribuzione in contanti in base alla periodicità della paga. Poiché nei casi di lavoro nero tale periodicità dell'erogazione della retribuzione può non seguire l'ordinaria corresponsione mensile, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, precisa ancora l'Inl, si configurano tanti illeciti quante sono le giornate di lavoro in nero effettuate. Infine, l'ispettorato precisa che resta ferma, in questi casi, l'adozione della diffida accertativa per l'ipotesi in cui, una volta accertata la corresponsione della retribuzione, anche se avvenuta in contanti, la stessa risulti d'importo inferiore a quanto dovuto in ragione del Ccnl applicato dal datore di lavoro.