Assegno nucleo familiare
L'assegno spetta ai nuclei familiari su richiesta da presentare al comune di residenza. È concesso dall'ente locale, ma pagato dall'Inps, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell'Isee del nucleo non deve superare una certa soglia, che per il corrente anno resta fissata a in misura pari a 8.788,99 euro. L'importo dell'assegno mensile per il 2021 rimane pari a 145,14 euro; pertanto, su base annua (13 mensilità), la prestazione quest'anno varrà 1.886,82 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all'intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Isee, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, non superi l'importo pari alla differenza dell'Isee previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell'assegno su base annua: quindi euro 6.902,17. La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Assegno di maternità
L'assegno di maternità viene corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento che non hanno altra tutela di maternità. L'assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel corso dell'anno 2021, vale complessivamente 1.731,95 euro, ossia 346,39 euro per cinque mensilità. La prestazione, da richiedere al comune entro sei mesi dall'evento (nascita, l'affidamento o anche l'adozione), spetta in misura intera solo se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria. Se invece già ha diritto a un'altra indennità, può intascare la quota differenziale, a condizione che il nucleo familiare (con riferimento a quello standard fissato dalla legge in tre componenti), possegga un Isee non superiore a euro 17.330,01. Anche l'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.
Documenti: Circolare Inps 36/2021