Crescono del 5,4% le fasce di reddito che consentono l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2025. La Circolare Inps n. 65/2024 fissa come di consueto la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno a partire dal prossimo 1° luglio 2024.
Come noto, per effetto della riforma dell’assegno unico, l’ANF spetta (dal 1° marzo 2022) solo ai nuclei familiari in cui non siano presenti figli o ai nuclei orfanili. Per cui l’aggiornamento dei livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, spiega l’Inps, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
Per queste tabelle dal 1° luglio 2024 i livelli di reddito fanno registrare un aumento del 5,4% rispetto ai valori attuali per adeguarsi all’inflazione registrata lo scorso anno. La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Gli assegni, com'è noto, costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. La misura della prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Documenti: Circolare Inps n. 65/2024