Pertanto, in esito al predetto intervento il personale militare già posto in congedo alla data di entrata in vigore dei decreti di riordino delle carriere (7 luglio 2017) vedrà prolungarsi la permanenza fino al raggiungimento dei cinque anni dalla data di collocamento nella posizione di congedo. La novella avrà evidenti effetti anche sulla rideterminazione dell’indennità di ausiliaria alle scadenze di legge e/o contrattuali previste nonché sulla riliquidazione del trattamento di quiescenza all’atto del collocamento nella riserva posto che il personale potrà computare ai fini del pensionamento sino a cinque anni di maggiore anzianità contributiva.
Riliquidazione dell'indennità
In sostanza nei confronti del personale che si trovi in posizione di ausiliaria nel periodo tra il 1° gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2018 godrà della riliquidazione dell’indennità in virtu' dell'aggiornamento di alcune voci pensionabili e, soprattutto, dei nuovi parametri stipendiali (scattati dal 1° Ottobre 2017) recati dai provvedimenti di riordino delle carriere nonchè dal rinnovo della parte economica dei contratti nel triennio 2016-2018 che ha rivisto verso l'alto gli stipendi del personale in questione. L'indennità di ausiliaria è, infatti, determinata in base ad una differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato. Pertanto la variazione delle voci stipendiali connesse al grado porta con se' il ricalcolo dell'indennità alle varie scadenze di aggiornamento dei valori stipendiali del personale. Il documento ministeriale si sofferma in particolare sugli effetti introdotti dai Dlgs 94 e 95/2017.
Misura
La Circolare rammenta, infine, che l’importo dell’indennità di ausiliaria spettante al personale militare sarà calcolato nella misura del 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e anzianità per coloro che sono stati collocati in ausiliaria antecedentemente al 1 ° gennaio 2015 ; e del 50% di detta differenza per quello collocato in congedo e transitato nella posizione dell'ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.