Via libera alla riliquidazione del TFS a favore del personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda «senza assegni». Gli interessati che abbiano prestato richiamo di durata non inferiore a 12 mesi potranno presentare domanda volta alla riliquidazione o alla concessione di un supplemento sulla buonuscita. Lo rende noto Previmil nella nota prot. n. 70119/2022 con la quale si adegua alle disposizioni impartite dall’Inps lo scorso anno con Circolare n. 159.
La questione
Riguarda il personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda della pubblica amministrazione «senza assegni», cioè senza sospensione del trattamento pensionistico in godimento (comprensivo dell'indennità di ausiliaria) e quindi senza erogazione di emolumenti aggiuntivi.
Negli anni passati c’è stata una querelle tra le amministrazioni della difesa, il Ministero del Lavoro e l’Inps sulla computabilità di tale periodo ai fini del trattamento di previdenza. Mancando il versamento delle ritenute previdenziali il Ministero del Lavoro aveva dapprima escluso la possibilità di riliquidare il trattamento di buonuscita al termine del richiamo. L’orientamento è stato poi smentito con il parere n. 22028 del 15 dicembre 2020 con il quale il Ministero del Lavoro ha riconosciuto che (anche) i periodi di richiamo senza assegni formano oggetto di riliquidazione ai fini del TFS purché l’amministrazione provveda al versamento del contributo "Opera di Previdenza" (pari al 9,6% della retribuzione imponibile TFS di cui il 7,10% a carico della PA ed il restante 2,5% a carico dell'iscritto). L’Inps, pertanto, ha fornito istruzioni per il calcolo del contributo con la Circolare n. 159/2021
Ok alla riliquidazione
L’amministrazione della difesa si adegua al nuovo orientamento confermando che il personale richiamato in servizio senza assegni ha diritto alla riliquidazione del TFS in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 4 del Dpr n. 1032/1973.
In particolare la riliquidazione spetta al termine del richiamo a condizione che il servizio sia stato almeno di due anni continuativi. Se inferiore a due anni ma superiore ad un anno continuativo il militare ha diritto alla liquidazione del cd. «supplemento di buonuscita» per un anno o per due anni se la frazione del secondo anno è superiore a sei mesi. Nulla spetta, invece, se il servizio prestato ha avuto una durata inferiore a 12 mesi (stante la preclusione di cui all’articolo 37 del DPR 1032/1973).
Serve la domanda
Dal punto di vista operativo la riliquidazione (o il supplemento) avverrà previa domanda degli interessati (art. 26 Dpr 1032/1973). Inoltre per i richiami in corso l’amministrazione sollecita l’acquisizione di una manifestazione di intendimento dall’interessato di ottenere la prestazione (al fine di gestire tempestivamente le ritenute contributive del 9,6%) per i richiami in servizio la cui durata sia stata pianificata in misura non inferiore a 12 mesi.
Per i soggetti che hanno ultimato il richiamo in servizio dal 28 ottobre 2016 in poi (quinquennio antecedente all’adozione della citata circolare Inps n. 159) il contributo previdenziale del 9,60% sarà determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale militare in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.
La quota di competenza dell’Amministrazione pari al 7,10 per cento sull’80 per cento della base contributiva virtuale sarà calcolata dall’Amministrazione per essere successivamente versata all’INPS.
La quota degli interessati pari al 2,50 per cento (per il personale già transitato nella riserva e gestito dall’INPS) verrà dedotta in compensazione dall’importo spettante in sede di ricalcolo direttamente dall’INPS su richiesta delle singole Amministrazioni.