Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Guida alle principali caratteristiche relative al calcolo della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori iscritti all'Ex Fondo Inpdai.
Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.

Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.

Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.

Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza. 

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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Zedde

Nel dicembre 2016 compirò 60 anni e 40 di lavoro, quando potrò andare in pensione? Grazie Per accedere alla pensione la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Dai dati forniti perfezionerà tali requisiti nell'ottobre 2018 con prima decorrenza utile dal 1° novembre 2018. Dato però che per tale data la lettrice non avrà ancora compiuto i 62 anni è consigliabile attendere il gennaio 2019 per presentare la domanda di pensione. Cio' in quanto, altrimenti, l'assegno risulterà leggermente decurtato. 

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Zedde

Sono nato nel 1955 e ho una situazione contributiva «mista»: i primi 4 anni da autonomo artigiano e poi (dal '80 a oggi più il servizio militare) da dipendente nel fondo inps. Per l'accesso alla pensione dovrò (a meno di ricongiunzione onerosa) totalizzare? Arturo da Monza Kamsin Il lettore ha diverse opzioni per accedere al trattamento pensionistico. Immaginando che ci siano attualmente circa 40 anni di contributi ed un'età di 60 anni la questione centrale riguarda la scelta del tipo di criterio da utilizzare per unificare questi spezzoni contributivi ossia se scegliere di ricongiungerli, cumularli gratuitamente ex articolo 16 della legge 233/1990 oppure totalizzarli nel Fpld.

La strada della ricongiunzione dei contributi nel fpld è sconsigliabile per via degli oneri a cui andrebbe incontro il lettore (dal luglio 2010 questo istituto è divenuto oneroso) e quindi le strade piu' percorribili, perchè gratuite, restano il cumulo oppure la totalizzazione.

L'articolo 16 della legge 233/1990 (e prima ancora l'articolo 20 della legge 613/1966) ha infatti introdotto la regola della contribuzione mista Ago-Inps/gestioni lavoratori autonomi che consente a chi ha contributi in queste gestioni di effettuare il cumulo gratuito ai fini della determinazione del diritto alla pensione secondo le regole vigenti nelle gestioni autonome. 

Il cumulo risulterebbe quindi particolarmente favorevole perchè consente di ottenere una pensione calcolata come somma delle due diverse quote con le regole di calcolo specifiche di ogni gestione. In tal caso, dunque, il lettore potrà sommare la contribuzione Inps con quella della gestione speciale ed uscire al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (cioè con la pensione anticipata).

In alternativa il lettore può chiedere la totalizzazione al perfezionamento di 40 anni e 3 mesi di contributi (40 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016) ma deve attendere una finestra mobile di 21 mesi. In tal caso però il sistema di calcolo sarà contributivo e, pertanto, l'opzione risulta meno conveniente rispetto al cumulo anche se la prestazione potrebbe essere messa in pagamento con qualche mese di anticipo.

Terza opzione: ottenere la liquidazione di una pensione autonoma a carico del Flpd e quindi chiedere il supplemento a carico della gestione commercianti. Ma in tal caso i tempi di accesso alla rendita slitterebbero ancora di piu' in quanto dovrà raggiungere l'età di 66 anni e 3 mesi (al netto degli ulteriori adeguamenti).

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Zedde

L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Continuano a giungerci decine di richieste di chiarimenti dai lettori circa un passaggio contenuto nella recente Circolare Inps 63/2015 con la quale l'istituto ha fissato gli effetti del prossimo incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018.

La Circolare, nel ribadire l'incremento di 4 mesi dei requisiti per l'accesso alla pensione dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica, ha precisato che il predetto adeguamento interessa anche "i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote". Tali soggetti possono accedere alla pensione con "un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6".

Questo passaggio, però, si riferisce solo a due categorie "particolari" di lavoratori per i quali è ancora oggi applicabile il sistema delle quote.

In primis si riferisce ai lavoratori salvaguardati, cioè coloro che sulla base di sei specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero, tra cui c'era, per l'appunto, la possibilità di accedere alla pensione con le cd. quote. Sono 170mila i lavoratori che si trovano in questa condizione: si tratta di lavoratori che avevano perso il lavoro entro il 2011 o che avevano, sempre entro tale data, stipulato accordi con il datore che prevedevano l'uscita nei mesi successivi.

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In secondo luogo si riferisce ai lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti e notturni ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 67/2011 (vedi voce lavori usuranti). La Riforma Fornero ha lasciato infatti in vigore una disciplina particolare basata per l'appunto sul sistema delle cd. quote.

Ebbene per il triennio 2016-2018 questi lavoratori dovranno perfezionare almeno 61 anni e 7 mesi di età unitamente al quorum di 97,6 (per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati). E' appena il caso di precisare che chi beneficia di questa normativa riporta in vita anche il vecchio sistema basato sulle finestre mobili. E quindi dovrà attendere 12 mesi o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti prima di poter ottenere la liquidazione della prestazione.

L'Inps propone anche un esempio di come deve essere condotta la verifica per il diritto a pensione. Ad esempio per verificare il raggiungimento del requisito al 31 ottobre 2016 di un lavoratore nato il 20 marzo 1955 con 1877 settimane di contributi bisogna trasformare l’età e i contributi del lavoratore in questo modo: 61 anni e 225 giorni sono pari a (61+225/365)= 61,616 anni; si divide quindi il numero di contributi per le settimane (1877/52) e si ottiene il valore 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712.  Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Ad ogni modo, dunque, un lavoratore dipendente, pubblico o autonomo che non si riconosca in una delle due deroghe appena citate non potrà fruire del pensionamento con le quote. Dovrà attendere i requisiti previdenziali introdotti dalla Riforma Fornero e cioè: a) 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi se uomini) indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata); 66 anni e 3 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Per maggiori informazioni si veda la voce: età pensionabile.

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