L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.
Kamsin Continuano a giungerci decine di richieste di chiarimenti dai lettori circa un passaggio contenuto nella recente Circolare Inps 63/2015 con la quale l'istituto ha fissato gli effetti del prossimo incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018.
La Circolare, nel ribadire l'incremento di 4 mesi dei requisiti per l'accesso alla pensione dei lavoratori iscritti alla previdenza pubblica, ha precisato che il predetto adeguamento interessa anche "i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote". Tali soggetti possono accedere alla pensione con "un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6".
Questo passaggio, però, si riferisce solo a due categorie "particolari" di lavoratori per i quali è ancora oggi applicabile il sistema delle quote.
In primis si riferisce ai lavoratori salvaguardati, cioè coloro che sulla base di sei specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero, tra cui c'era, per l'appunto, la possibilità di accedere alla pensione con le cd. quote. Sono 170mila i lavoratori che si trovano in questa condizione: si tratta di lavoratori che avevano perso il lavoro entro il 2011 o che avevano, sempre entro tale data, stipulato accordi con il datore che prevedevano l'uscita nei mesi successivi.
In secondo luogo si riferisce ai lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti e notturni ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 67/2011 (vedi voce lavori usuranti). La Riforma Fornero ha lasciato infatti in vigore una disciplina particolare basata per l'appunto sul sistema delle cd. quote.
Ebbene per il triennio 2016-2018 questi lavoratori dovranno perfezionare almeno 61 anni e 7 mesi di età unitamente al quorum di 97,6 (per gli autonomi i requisiti sono di un anno piu' elevati). E' appena il caso di precisare che chi beneficia di questa normativa riporta in vita anche il vecchio sistema basato sulle finestre mobili. E quindi dovrà attendere 12 mesi o 18 mesi dal perfezionamento dei suddetti requisiti prima di poter ottenere la liquidazione della prestazione.
L'Inps propone anche un esempio di come deve essere condotta la verifica per il diritto a pensione. Ad esempio per verificare il raggiungimento del requisito al 31 ottobre 2016 di un lavoratore nato il 20 marzo 1955 con 1877 settimane di contributi bisogna trasformare l’età e i contributi del lavoratore in questo modo: 61 anni e 225 giorni sono pari a (61+225/365)= 61,616 anni; si divide quindi il numero di contributi per le settimane (1877/52) e si ottiene il valore 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712. Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.
Ad ogni modo, dunque, un lavoratore dipendente, pubblico o autonomo che non si riconosca in una delle due deroghe appena citate non potrà fruire del pensionamento con le quote. Dovrà attendere i requisiti previdenziali introdotti dalla Riforma Fornero e cioè: a) 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi se uomini) indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata); 66 anni e 3 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). Per maggiori informazioni si veda la voce: età pensionabile.
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