Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Invalidi 80%, quando la pensione di vecchiaia arriva a 60 anni
Giovedì, 18 Settembre 2014Restano i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi e non vedenti. Le donne con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni.
Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero sono rimasti i benefici per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi con una invalidità non inferiore all'80%. La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dal Dl 201/2011, provvedimento che, com'è noto, chiede 66 anni per il traguardo della pensione di vecchiaia. Vediamo dunque quali sono i benefici previdenziali in favore dei lavoratori invalidi e dei non vedenti.
I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu'). Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni.
Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo.
Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu') e una base minima contributiva di 15 anni.
Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.
Gli invalidi - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni). Il beneficio è attivo solo per i soggetti iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e pertanto non è esercitabile dagli autonomi o dai soggetti iscritti all'ex-inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego).
La stima di vita - I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012).
Zedde
Riforma Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono revocabili
Giovedì, 11 Settembre 2014Resta salva la facoltà per il dipendente che non ha raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di chiedere il trattenimento in servizio sino all'età di 70 anni.
Kamsin E' noto a tutti che, per effetto dell'articolo 1 del Dl 90/2014 convertito con legge 114/2014 i trattenimenti in servizio nel pubblico impiego in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi solo fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. Dunque salta la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere la permanenza in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età per il collocamento a riposo. Prima dell'introduzione della novella le Pa potevano infatti concedere la permanenza sul posto di lavoro sino all'età di 68 anni (67 anni per chi aveva raggiunto un diritto a pensione entro il 2011) ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012.
Ora i trattenimenti in servizio non potranno essere piu' concessi e chi attualmente beneficia della proroga biennale dovrà essere obbligatoriamente collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio.
Ma questo principio subisce un temperamento laddove il dipendente non abbia raggiunto almeno 20 di contributi. Infatti, in tal caso, anche dopo la recente riforma, su domanda dell'interessato l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio, sino a 70 anni di quei dipendenti che non hanno ancora perfezionato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (ovvero 20 anni di contributi). E' questo infatti quanto discende da un principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 282 del 1991. Nella decisione i giudici hanno infatti affermato che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l 'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale".
Il principio peraltro è stato codificato anche in una norma di legge, l'articolo 509, comma 5 del Dlgs 297/1994 (che non è stato abrogato dal Dl 90/2014) per il comparto scuola. La norma, come precisato anche dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012, ha valenza generale ed è dunque applicabile nei confronti di tutte le Pa.
In altri termini i lavoratori che non hanno perfezionato i 20 anni di contribuzione, potranno, al solo fine di compiere il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, chiedere di rimanere in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.
Riforma Pensioni, così cambia il trattenimento in servizio nella PaZedde
Riforma Pensioni, quando la risoluzione unilaterale scatta a 62 anni
Mercoledì, 10 Settembre 2014Sono una lavoratrice di una Asl con quasi 62 anni di età. Alla luce delle novità approvate con il Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione alcuni colleghi mi dicono che sarò collocata in pensione d'ufficio non appena raggiungerò i 62 anni. A me sembra strano. Come stanno le cose? Vittoria Kamsin I dubbi della lettrice sono fondati. L'articolo 1, comma 4 del Dl 90/2014 convertito con legge 114/2014 dispone infatti che con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24.
Pertanto la Pa potrà, qualora ne ravvisi la necessità, collocare in pensione d'ufficio a 62 anni la lettrice a condizione che siano stati perfezionati i requisiti contributivi utili per l'accesso alla pensione anticipata. Cioè almeno 41 anni e 6 mesi di maturato contributivo. In caso contrario la Pa non potrà, in alcun caso, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Zedde
Pensioni, come si calcola la quota 96
Lunedì, 08 Settembre 2014Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.
Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.
La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.
In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.
Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.
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Esodati, con la sesta salvaguardia si riducono le precedenti tutele
Lunedì, 08 Settembre 2014Il ddl sulla sesta salvaguardia riduce di 24 mila unità le posizioni risultate in "esubero" e non utilizzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia.
Kamsin Inizierà domani in Commissione Lavoro del Senato la discussione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il ddl, come si ricorderà, è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 Luglio alla Camera ed attende ora il via libera definitivo del Senato. Il provvedimento consentirà ad ulteriori 32.100 soggetti di mantenere la vecchia disciplina pensionistica.
L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate, nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia, ma non utilizzate. Al riguardo il ddl riduce, "in considerazione del limitato utilizzo", la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti - disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l'ambito di una categoria di soggetti. Vediamo dunque come verranno ridotti tali contingenti.
La riduzione del contingente della seconda salvaguardia - Il disegno di legge provvede ad una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie - in considerazione, del "limitato utilizzo" - del profilo relativo ai 40mila lavoratori cd. "in mobilità". Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il ddl modifica tale disposizione richiedendo che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del ddl, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell'impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto con la modifica del ddl le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione cambieranno. Se la disciplina attuale richiede solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità, ora, con la modifica sarà richiesta una ulteriore condizione: che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure, se titolari entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del ddl di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), entro il 31.12.2016.
Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori in questione e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate.
La riduzione del contingente della quarta salvaguardia - Altre 4 mila unità vengono recuperate attraverso una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del Dl 102/2013. Si tratta, nello specifico, del contingente destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il ddl dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.
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