Le Regole per andare in Pensione sino al 2011
Com'è noto il momento di cesura che ha segnato l'introduzione della Legge Fornero (art. 24 legge numero 201/2011) risulta individuato nel 31 dicembre 2011. Se a tale data sono stati maturati i requisiti per il pensionamento il lavoratore ha diritto al riconoscimento della pensione in base alle vecchie norme a prescindere dal momento in cui ne fa richiesta e, di conseguenza, anche se la pensione avesse avuto decorrenza successivamente al 31 dicembre 2011 (principio della cristallizzazione del diritto a pensione). Chi invece non ha raggiunto i requisiti di pensionamento alla predetta data è risultato soggetto alle nuove regole di pensionamento che hanno aumentato l'eta' di uscita di diversi anni.
Le deroghe
Malgrado la tagliola discriminante del 31 dicembre 2011 il legislatore ha approvato diversi provvedimenti in forza dei quali determinati soggetti possono continuare a beneficiare delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze anche se il diritto alla pensione si matura dopo il 2011. Si tratta complessivamente di poco più di 150 mila lavoratori che al dicembre 2011 avevano già siglato accordi per la risoluzione del rapporto di lavoro o che erano già usciti dal mondo del lavoro e che avrebbero maturato il diritto a pensione di lì a pochi anni. Per questi lavoratori si avvertì sin da subito l'esigenza di una particolare attenzione attesa la loro situazione di debolezza economica e dell'impossibilità di sostenere una dilatazione smisurata dell'età di andata in pensione.
Le salvaguardie pensionistiche hanno consentito, pertanto, di poter usufruire eccezionalmente delle vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato e delle relative decorrenze anche se i requisiti pensionistici maturano dopo il 2011. Per queste ragioni risulta ancora oggi importante tenere sott'occhio i requisiti pensionistici (di vecchiaia e di anzianità) vigenti al 31 dicembre 2011. Vediamoli nelle tavole seguenti.
Indice
La Pensione nel Sistema Retributivo e Misto sino al 2011
La Pensione nel Sistema Contributivo sino al 2011
Le Decorrenze
La Pensione nel Sistema Retributivo e Misto sino al 2011
Pensionamento di vecchiaia. Con la vecchia normativa era richiesto il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico); 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012); 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome) unitamente ad un requisito contributivo minimo di 20 anni (15 anni per coloro che godevano della Deroga Amato cfr: Circolare inps 16/2013). Queste ultime lavoratrici subivano - ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del 98/2011 convertito con legge 111/2011 - il progressivo innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2014 sino al 2026 in modo da raggiungere la parificazione con l'età pensionabile dei lavoratori del pubblico impiego.
La seguente tabella riassume il graduale innalzamento del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici con le vecchie regole pensionistiche comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 5 mesi dal 2019).
La Pensione di Anzianita' - La pensione di anzianità richiedeva requisiti di pensionamento minori ma, al contempo una anzianità contributiva superiore. Nello specifico il diritto si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra un'età anagrafica minima e almeno 35 anni di contributi. Per la generalità dei lavoratori dipendenti in particolare era necessario raggiungere la cd. quota 96 con almeno 60 anni di età (quindi la quota poteva raggiungersi o con 36 anni di contributi e 60 di età oppure con 61 anni di età e 35 di contributi, ma valgono anche le frazioni di quota, es. 60 anni e mezzo e 35 anni e mezzo di contributi). Dal 2013 il requisito anagrafico e il quorum è stato innalzato di un anno e viene adeguato alla speranza di vita. Per i lavoratori autonomi sia il requisito anagrafico che il quorum erano più elevati di un anno rispetto ai lavoratori dipendenti. In alternativa, la pensione di anzianita' poteva essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi.
Si rammenta che ai fini del perfezionamento dei 35/36 anni di contributi, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi tale requisito doveva integrarsi escludendo la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione ordinaria e malattia (che invece poteva essere utilizzata al fine di raggiungere i 40 anni di contributi).
La tavola seguente mostra il graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2011 in poi comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita (si noti che il requisito contributivo dei 40 anni non è soggetto ad adeguamento cfr: messaggio inps 20600/2012). Dal 2019, a seguito dell'ulteriore incremento di cinque mesi della speranza di vita i lavoratori dipendenti devono maturare un minimo di 62 anni di età, 35 anni di contributi e un quorum, determinato dalla somma dell'anzianità anagrafica e di quella contributiva, pari a 98 mentre per gli autonomi i requisiti restano più elevati di un anno.
La Pensione nel sistema Contributivo sino al 2011
I lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995) o per che coloro che optino per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 potevano conseguire la pensione al compimento delle medesime anzianità anagrafiche e contributive previste con riferimento ai lavoratori nel sistema misto o retributivo con l'unica differenza che, per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia era sufficiente il requisito di almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che, se la pensione era richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, l'importo dell'assegno doveva risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale. Per quanto riguarda il pensionamento con 40 anni di contributi il sistema contributivo prevedeva la necessità di perfezionare tale requisito escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età. Nel sistema contributivo, vale la pena di ricordarlo, tutte le prestazioni (sia di vecchiaia che di anzianità) sono denominate di vecchiaia.
La Decorrenza
Si ricorda che nella vecchia disciplina era previsto quel particolare regime di spostamento della decorrenza secondo le cd. finestre di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010. In particolare i lavoratori dipendenti subivano un differimento di 12 mesi e gli autonomi di 18 mesi dalla data del raggiungimento dei predetti requisiti. Per effetto dell'intervento di cui alla legge 111/2011 dal 1° gennaio 2012 era programmato anche un ulteriore slittamento per i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012; di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. Cio' ha determinato un allungamento della finestra sino a 15 mesi per i lavoratori dipendenti (21 mesi per gli autonomi) che accedono alla prestazione di anzianità con i 40 anni di contributi.
Queste regole, lo si ribadisce, valgono solo per i lavoratori Derogati dalla Legge Fornero cioè coloro che, in virtu' di specifiche disposizioni di legge, possono rimettere in carreggiata le regole vigenti al 31 dicembre 2011 anche se maturano i requisiti pensionistici successivamente a tale data. Tutti gli altri andranno in pensione con le regole Fornero e le eventuali modifiche successivamente approvate.
Documenti: Circolare Inps 60/2008; messaggio inps 20600/2012; messaggio inps 16032/2011; Allegato 4 al messaggio inps 13343/2012; Allegato 1 alla Circolare Inps 76/2013