Con l'approvazione alla Camera del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia il legislatore estende le vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Kamsin L'intervento, come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, Pensioni Oggi ha realizzato il nuovo programma per verificare la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale. Ovviamente nel rispetto di quanto indicato nel disegno di legge approvato, per l'appunto, in prima lettura dalla Camera dei Deputati (unico testo che possiamo utilizzare al momento).
La precisazione è importante in quanto il Senato potrebbe apportare delle modifiche al testo uscito da Montecitorio e, pertanto, si consiglia di verificare il risultato nei prossimi giorni. Senza contare che potrebbero sopravvenire delle Circolari applicative in materia da cui potrebbero scaturire risultati diversi da quelli indicati. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato
Si ricorda che potranno accedere alla sesta salvaguardia le seguenti categorie di lavoratori.
Mobilità
I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011 (5.500 posizioni disponibili);
Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (12mila posizioni complessive disponibili);
Cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore di lavoro).
a) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (8.800 posizioni complessive disponibili);
Assistenza figli disabili
I lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.
I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (1.800 posizioni complessive disponibili);
A tempo determinato
Ilavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (4mila posizioni complessive disponibili).
Zedde