Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un dipendente pubblico nato nell'ottobre del 1956. Raggiungerò i 40 anni di contributi lavorativi ad agosto 2014. Potrò accedere al prepensionamento previsto dalla spending review e quindi se potrà lasciare il lavoro a settembre 2014 e a quali condizioni. Gianfranco da Vicenza

Ricordo che per rientrare nei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 del Dl 95/12, che permette ai dipendenti pubblici di andare in pensione con i requisiti previgenti alla legge 214/2011 è necessario rientrare nelle unità di personale risultanti in esubero all'esito delle riduzioni previste dal predetto articolo e i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonchè il regime delle decorrenze previste dalla previgente disciplina devono, determinare la decorrenza entro il 31 dicembre 2014.
In ogni caso, dai dati forniti, la decorrenza della sua pensione sarebbe oltre il predetto limite per l'applicazione delle finestre mobili, per cui, anche se rientrasse tra il personale  considerato in soprannumero non potrebbe beneficiare della norma in argomento.

 

Risorse

Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

 

 

 

 

Sono un esodato del 1952 che ha cessato l'attività lavorativa con accordo individuale con il mio datore di lavoro. In pratica mi sono dimesso ricevendo un piccolo incentivo per andare in pensione, con le vecchie regole nel giugno 2012 (con la vecchia quota 96). Posso accedere alla salvaguardia anche se questo accordo non è stato siglato presso l'ispettorato del lavoro?  Ennio Berardinelli - Roma


Il decreto legge 216/2011 (convertito in legge 14/2012) prevede l'estensione della salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre scorso in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale a condizione che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del Lavoro.
Tali lavoratori non devono risultare rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa e devono possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l'accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6 dicembre 2013. Dai dati forniti dal lettore, la posizione risulterebbe tutelata dalla previgente disciplina; infatti, nel 2012, ha compiuto 60 anni, ha già maturato i 35 anni di contributi e dovrà attendere la finestra mobile di 12 mesi che, in tale fattispecie, continua ad essere applicata. Ricordo che, per poter fruire della deroga, entro il 21 novembre 2012 dovrà essere presentata apposita istanza alla Direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Risorse

Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

 

 

 

 

Vorrei sapere se è ancora in vigore la normativa che prevede la domanda di collocamento in posizione di esonero dal servizio ai sensi dell'articolo 72 del Dl 112/2008.
Dalla Costa - Roma


La risposta è negativa. L'istituto dell'esonero, previsto dall'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, non è più in vigore dal 28 dicembre 2011; è stato abrogato dall'articolo 24, comma 14, lettera e) della legge 214/11

Risorse

Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

 

 

 

 

Sono un lavoratore che sarà collocato in mobilità il 1.12.2012 e sarei dovuto essere inserito nei nuovi 55mila se non fosse che il mio accordo non è stato firmato in sede governativa. Mia moglie invece ha avuto la fortuna di essere stata collocata in mobilità due anni fa dalla stessa azienda, stesso accordo firmato davanti ai sindacati ed ha già ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps. Insomma pur essendo gli accordi indentici io non potrò fare parte delle vecchie regole. E' corretto tutto questo?  Maurizio

Le cose stanno proprio così. Per effetto dell'articolo 22 del Dl 95/2012 che ha esteso la salvaguardia ad ulteriori 55 mila lavoratori la situazione per i mobilitati viene ad essere suddivisa in due distinte categorie: coloro inclusi nel gruppo dei 65mila lavoratori  e coloro inclusi nel nuovo gruppo dei 55mila.In definitiva un lavoratore in mobilità è in possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole se si trova in una di queste due condizioni:

A) ha cessato l'attività lav. entro il 4.12.2011 sulla base di accordi stipulati (anche non in sede governativa) entro il 4.12.2011 e matura il req. per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei lavoratori in mobilità appartenenti al gruppo dei "65mila"; Art. 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011 e DM Fornero del 1° Giugno 2012).

B) ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 e matura il req. per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei collocandi in mobilità appartenenti al gruppo dei "55mila"; articolo 22, Dl 95/2012)

Come si vede è stato imposto il prezzo di aver stipulato gli accordi in sede governativa come contropartita per non aver cessato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011.

Ricordo che per il 2° gruppo (i 55mila) si attende la pubblicazione di un nuovo decreto del ministero entro metà ottobre.


Sono nato a Napoli il 01/03/1952 dipendente di industria privata (sede Napoli) ho firmato un accordo collettivo (organizz. sindacali nazionali) per la messa in mobilità entro il cui periodo maturo 61 anni di età e 40 anni di contribuzione. Licenziato il 31/12/2008 (con incentivo), sono in mobilità dal 2 maggio 2009 al 2 maggio 2013. Al 31 dicembre del 2012 maturo 40 di contributi con 60 anni di età per cui la decorrenza della pensione è il 1 aprile 2013. Me lo conferma ??
Inoltre ho ricevuto la solita lettera dall'INPS in merito alla possibile inclusione tra i salvaguardati. Il patronato cui mi sono rivolto mi dice di dover attendere una seconda comunicazione INPS (entro dicembre c.a.) per avere la certezza di essre incluso tra i 65.000. Me lo conferma ?
Inoltre ancora vorrei sapere se devo fare anche la domanda di pensione (in allegato sul sito del Ministero del Lavoro ecc...) alla sezione territoriale preposta ??
Per ultimo esiste la possibilità, nel caso non ricevessi conferma dall' INPS di poter rientrare nei successivi 55.000 ???

Si conferma la data di decorrenza: 1° Aprile 2013. Ha raggiunto infatti la quota 96 nel marzo del 2012 (con 60 anni e 36 di contributi). Le osservazioni del patronato sono corrette: per la certezza di accedere alla vecchie regole di decorrenza è necessaria una ulteriore comunicazione da parte Inps. L'istanza di accesso alla DTL non è richiesta per i lavoratori, come il lettore, che si trovano in mobilità. Quanto all'ultimo quesito, è presto per dirlo: ritengo sia necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo e le ulteriori precisazioni inps.

 

Businessvox.it ti aiuta! 
Gli specchietti in giallo ti tengono aggiornato
sull'evoluzione
della disciplina normativa della materia
 

6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 
sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
Risorse

Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

 

 

 

 

anch'io faccio parte della schiera dei mobilitati esodati. Sono nato il 12/01/52, ho iniziato a lavorare il 01/06/1973 e chiuso il rapporto di lavoro il 15/06/2012 in base ad accordi aziendali stupulati presso la Provincia di Padova per nobilità anteriormente al 04/12/2011. Ho già avuto la ricongiunzione del servizio militare e praticamente alla data odierna ho già maturato i 60 anni di età e i 40 anni di contribuzione.Ho fatto domanda di penzione all'INPS e questi mi hanno risposto che non ho diritto alla maturazione della pensione ma che devo avere 2188 settimane contributive. Ora chiedo le 2188 settimane contributive sono definitive o poi possono variare a seconda dell'aspettativa di vita? Perchè non ho diritto alla vecchia normativa se ho maturato l'anzianità contributiva prima della scadenza della mobilità? Potrei rientrare tra i prossimi 55.000 ( la Provincia è sede Governativa ? ) Roberto

L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. L'aumento è legato all'aspettativa di vita. Per le donne tali requisiti sono di un anno inferiori.

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati