Lavoratori in mobilità, valgono solo gli accordi in sede governativa

Venerdì, 21 Settembre 2012

anch'io faccio parte della schiera dei mobilitati esodati. Sono nato il 12/01/52, ho iniziato a lavorare il 01/06/1973 e chiuso il rapporto di lavoro il 15/06/2012 in base ad accordi aziendali stupulati presso la Provincia di Padova per nobilità anteriormente al 04/12/2011. Ho già avuto la ricongiunzione del servizio militare e praticamente alla data odierna ho già maturato i 60 anni di età e i 40 anni di contribuzione.Ho fatto domanda di penzione all'INPS e questi mi hanno risposto che non ho diritto alla maturazione della pensione ma che devo avere 2188 settimane contributive. Ora chiedo le 2188 settimane contributive sono definitive o poi possono variare a seconda dell'aspettativa di vita? Perchè non ho diritto alla vecchia normativa se ho maturato l'anzianità contributiva prima della scadenza della mobilità? Potrei rientrare tra i prossimi 55.000 ( la Provincia è sede Governativa ? ) Roberto

L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. L'aumento è legato all'aspettativa di vita. Per le donne tali requisiti sono di un anno inferiori.

 

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