Il principale elemento di novità della procedura “Cumul” è rappresentato dalla gestione della verifica del diritto e della liquidazione della pensione di vecchiaia a formazione progressiva. Cioè ove i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento della Cassa risultino diversi rispetto a quelli previsti nel regime Inps (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019). L'Inps informa che al fine di consentire all’Ente istruttore la verifica del diritto a pensione in cumulo, gli Enti previdenziali privati dovranno inserire in procedura "Cumul" i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal proprio ordinamento. La procedura calcolerà in automatico la data di decorrenza della quota di competenza.
Se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti, è pari o precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dall’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011, l’Ente privato dovrà inserire l’importo del proprio pro rata per consentirne la liquidazione. Diversamente, se la data di decorrenza della quota dell’Ente privato, determinata in base ai requisiti inseriti in via prospettica, è successiva alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia calcolata in base ai requisiti previsti dal citato articolo 24, comma 6, si configura la fattispecie di pensione di vecchiaia a formazione progressiva che non richiede, in prima liquidazione, l’inserimento del pro rata da parte dell’Ente privato. In tale ultimo caso la procedura verifica il diritto alla pensione in cumulo considerando l’anzianità contributiva complessiva utile per il diritto e consente la liquidazione della pensione di vecchiaia con i soli pro rata inseriti dagli Enti/Casse per i quali si sono perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi.
L'Inps informa, inoltre, che nella procedura automatizzata devono essere inseriti, tutti e per intero, i periodi assicurativi maturati dal richiedente sia presso l’Inps sia presso gli altri Enti/Casse coinvolti, ancorché coincidenti, in quanto la stessa procedura determina in modo automatico, in fase di accertamento del diritto, i periodi sovrapposti da escludere.
Nonostante l'avvio dell'applicativo e la progressiva adesione delle Casse Professionali alla convenzione quadro dello scorso marzo sino ad oggi risultano liquidate solo poche decine di prestazioni (prevalentemente di Inarcassa ed Enpam) di cui ancora nessuna posta in effettivo pagamento. La procedura resta, infatti, complessa con molti colli di bottiglia. Pesa, in particolare, la necessità che ciascuna cassa determini il valore della quota di propria spettanza e la indichi nell'applicativo. Un passaggio non semplice dato che i criteri di calcolo della quota dell'ente privato devono spesso essere ancora tarati sulla base delle modifiche degli statuti degli enti previdenziali solo recentemente approvate. Un ritardo enorme considerando che sono trascorsi oltre 16 mesi dall'entrata in vigore della legge 232/2016.