I titoli rilasciati dai nuovi ITS Academy istituiti ai sensi della legge n. 99/2022 sono equiparati ad una laurea ai fini pensionistici. E, pertanto, possono essere riscattati dagli studenti per la durata legale del corso pari a 2 anni (quattro semestri) se si tratta di «diploma di specializzazione per le tecnologie applicate» o per 3 anni (sei semestri) in caso di «diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate». Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 98/2024 in cui spiega che il riscatto si estende anche ai titoli equivalenti o equipollenti ancorché conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 99.
ITS Academy
Con legge n. 99/2022, in vigore dal 27 luglio 2022, il legislatore ha riformato l’istruzione tecnico professionale con l’obiettivo di adeguarla alle competenze tecnologiche richieste dal mercato. Con la Riforma gli Istituti tecnici superiori hanno assunto la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) ed acquisiscono la competenza al rilascio dei seguenti titoli:
- diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
- diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
L’accesso ai percorsi è riservato, sulla base della programmazione regionale, a giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di almeno 800 ore.
Fase transitoria
La Riforma, peraltro, prevede un sistema di accreditamento degli ITS Academy che a regime deve essere effettuato dalle Regioni e che, nelle more dell’adozione della disciplina regionale di accreditamento, viene effettuato dal Ministero dell’Istruzione. Per garantire la continuità dei percorsi formativi la Riforma ha garantito un accreditamento temporaneo sino al 27 dicembre 2023 (17 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022) ed una fase transitoria di tre anni per le fondazioni ITS Academy:
- già accreditate al 31 dicembre 2019;
- accreditate dopo il 31 dicembre 2019 purché entro il 27 luglio 2022 ed abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
- siano state iscritte nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.
Inoltre finché non sarà adottato un apposito decreto ministeriale (originariamente atteso entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022) ciascun ITS Academy resta caratterizzato dal riferimento alle precedenti aree tecnologiche previste dal Dpcm 25 gennaio 2008.
Riscatto
L’articolo 4, co. 9 della legge n. 99/2022 ha anche previsto la riscattabilità ai fini pensionistici dei predetti titoli di studio rilasciati dagli ITS Academy. L’Inps spiega che tale facoltà riguarda non solo i corsi attivati successivamente al 27 luglio 2022 ma anche:
- i titoli conseguiti successivamente al 27 luglio 2022 dagli ITS in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo;
- i titoli conseguiti anteriormente al 27 luglio 2022 purché all’atto del conferimento l’ITS versasse in una delle tre situazioni sopra elencate che avrebbero dato titolo all’accreditamento temporaneo.
Per procedere al riscatto, tuttavia, l’Ente dovrà rilasciare all’Inps una dichiarazione con la quale attesta che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi della legge n. 92/2022 o, comunque, che sia un diploma equivalente ed equipollente a questi. L’attestazione deve essere rilasciata sulla base del fac-simile allegato alla circolare.
L’ITS, inoltre, dovrà specificare la durata normativamente prevista, la durata effettiva con i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio, i periodi in corso e quelli fuori corso, di ripetente o altrimenti denominati (ciò in quanto, come di consueto, non sono ammessi a riscatto i periodi che non rientrino nel corso legale di studio).
In ogni caso, conclude l’Inps, il riscatto ammissibile sarà pari a quattro semestri o a sei semestri a seconda del titolo di studio conseguito.
Documenti: Circolare Inps 98/2024