La riduzione del premio Inail, prevista dalla legge 147/2013, si applica a tutti i premi e contributi previsti dal Testo unico delle norme per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Entro il 16 maggio le Aziende sono chiamate all'autoliquidazione 2013-2014
{div class:article-banner-left}{/div}
Parte la riduzione dei premi Inail prevista con la legge 147/2013; il 16 maggio scadono i termini dell'autoliquidazione e del pagamento degli altri premi speciali anticipati. L'Inail ha definito di recente le modalità di fruizione della riduzione che ammonta al 14,17% ed interessa i premi ordinari delle polizze dipendenti, i premi speciali unitari delle polizze artigiani e i premi relativi all'assicurazione raggi X e sostanze radioattive per l'anno 2014.
Per la verifica da parte dell'Inail della sussistenza dei requisiti per lo sconto, la determina 67/2014 ha individuato criteri diversi in base all'inizio delle lavorazioni.
Nello specifico i soggetti assicurati da oltre un biennio, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti. Invece ai soggetti non assicurati da oltre un biennio, lo sconto spetta se dimostrano l'osservanza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.
I soggetti che assolvono l'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese della navigazione, assicurati nella gestione agricoltura e assicurati nella gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, hanno lo sconto nel 2014, se l'Inail ha calcolato un indice di gravità aziendale inferiore o uguale all'indice di gravità medio di categoria.
Il taglio del premio Inail pari al 14,17%, si applica a tutti i premi e contributi previsti dal Testo unico delle norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra cui anche ai premi per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione di raggi X e sostanze radioattive. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti per colf e badanti, apprendisti, lavoro accessorio e casalinghe.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.
La percentuale di riduzione del 14,17%, sarà aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.