Tutti i coniugi separati hanno diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità che sia). Non c'è alcuna distinzione, cioè, in merito all'eventuale titolo che ha dato luogo alla separazione in quanto la prestazione spetta anche al coniuge separato con colpa o con addebito della separazione. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 19/2022 con la quale si adegua all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Tutti i coniugi sono uguali
Sino ad oggi l'istituto ha seguito un orientamento diverso per i coniugi separati. Al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione l'assegno spetta solo nel caso il coniuge risulti titolare dell'assegno di mantenimento stabilito con provvedimento del tribunale. La Cassazione, tuttavia, ha più volte sconfessato tale assunto affermando che non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Ciò in ragione della riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 c.c. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987.
Di conseguenza la prestazione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
I nuovi criteri
L'Inps, pertanto, adeguandosi all'orientamento della Cassazione spiega che il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dal 1° febbraio 2022, pertanto, saranno definite dall'INPS sulla base dei nuovi criteri. Saranno automaticamente accolti in autotutela anche i ricorsi giudiziari e amministrativi ancora pendenti.
Solo chi ha avuto una domanda respinta (a meno che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato) dovrà presentare richiesta di riesame: l'Inps la accoglierà corrispondendo gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale.
No alla ripetizione degli indebiti
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi, tuttavia, l'INPS non procederà al recupero delle somme corrisposte in quanto l'indebito si è formato sulla buona fede del beneficiario.
Documenti: Circolare Inps 19/2022