Requisiti contributivi e reddituali
Le modifiche riguardano i soggetti iscritti alla gestione non titolari di pensione nè iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (cioè coloro che versano l'aliquota contributiva piena, non quella ridotta al 24%) e che, quindi, in caso di malattia o di ricovero ospedaliero hanno diritto, a determinate condizioni, alla liquidazione dell' indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera. La prima novità è l'abbattimento del requisito contributivo da tre ad un mese (da ricercarsi sempre negli ultimi 12 mesi antecedenti l'evento) per avere diritto alla prestazione. Sarà quindi sufficiente avere conseguito un reddito di poco superiore a 1.320€ nell'ultimo anno per avere diritto alla prestazione rispetto ai quasi 4mila euro chiesti in precedenza.
Resta invariato il requisito reddituale consistente nel fatto che nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno (cioè a 71.780€ considerando che il massimale è di 102.543 euro).
Misura delle prestazioni
L'altra novità riguarda la misura delle prestazioni. Infatti sempre con riferimento agli eventi avvenuti dal 5 settembre 2019 il Dl 101/2019 ha raddoppiato le precedenti aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera. Nella disciplina vigente sino al 4 settembre 2019 essa era corrisposta nella misura dell'8% o 12% o 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale di imponibile contributivo, previsto nell'anno di inizio della degenza (pari, nel 2019, a 102.543 euro); l'aliquota, nell'ambito delle tre suddette, è individuata sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (fino a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici mesi il 16%). L'indennità giornaliera di malattia è, a sua volta, pari al 50 per cento della misura che spetterebbe per la suddetta indennità di degenza ospedaliera. Il DL 101/2019 porta rispettivamente al 16%, 24% e 36% la misura dell'indennità di degenza ospedaliera determinando, pertanto, anche il raddoppio dell'indennità giornaliera di malattia per gli iscritti alla gestione che passa dunque all'8%, 12 e 16% del predetto massimale. In tabella sono esposti i valori giornalieri dell'indennità erogabile dall'Inps.
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% restano equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.
Documenti: Circolare Inps 141/2019