Tempo sino al 1° maggio per la presentazione dell'istanza di accertamento del diritto ai benefici previsti dal Dlgs 67/2011 in favore dei lavoratori usuranti e notturni. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 812/2024 in cui spiega che all'adempimento sono tenuti i lavoratori che maturano i requisiti previdenziali agevolati (cioè almeno 61 anni e 7 mesi di età; 35 anni di contributi ed il quorum 97,6) nel corso del 2025.
Le platee che possono godere delle agevolazioni sono delineate dall'articolo 1 del Dlgs 67/2011 ed in particolare:
- addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
- lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
- lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno;
- addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni. I soggetti che si riconoscono nelle suddette condizioni, come noto, possono guadagnare la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica (si veda la tavola sottostante). Senza l'applicazione di alcun differimento nell'erogazione della pensione (finestra mobile).
Appuntamento al 1° maggio
Ebbene i lavoratori che si trovano nei predetti profili di tutela e matureranno i requisiti anagrafici e contributivi sopra esposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025 devono produrre all'Inps una preventiva domanda di accertamento dei requisiti (per il pensionamento anticipato) entro il 1° maggio 2023. La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione.
Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo (buste paga – libretto lavoro – ordini di servizio – lettere di assunzione eccetera) come individuati nel decreto del ministero del lavoro del 20 settembre 2017. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio va presentata esclusivamente per via telematica corredata dal modulo AP45 reperibile sul sito internet INPS nella sezione moduli.
Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
Differimento
La scadenza è importante. La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine indicato comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari ad uno, due o tre mesi rispettivamente a seconda se la domanda è presentata dal 2 maggio al 1° giugno; dal 2 giugno al 31 luglio; oppure dal 1° agosto in poi. Si presti attenzione alla circostanza che per il comparto Scuola ed Afam, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo, quindi al 2026.
Documenti: Messaggio Inps 812/2024