Com'è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonchè il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtu' delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Ma anche questi valori devono essere comunque adeguati, in sintonia con quanto accade nei confronti degli altri lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, alla speranza di vita.
Pertanto dal 1° gennaio 2019 si porta in avanti di 5 mesi l'età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia sia quella anagrafica e/o contributiva prevista per l'accesso alla pensione di anzianita'. I nuovi requisiti saranno in vigore sino al 31 dicembre 2020 (dal 1° gennaio 2021 è atteso un nuovo incremento la cui entità non è ancora nota ufficialmente).
Trattamento di vecchiaia
Di conseguenza il trattamento di vecchiaia da quest'anno può essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente.
Trattamento di anzianità
Anche i requisiti per la pensione di anzianita' crescono. Da quest'anno si potrà accedere al trattamento anticipato al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica; oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni; oppure al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 54 anni. Quest'ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica.
Nei confronti del personale in parola, inoltre, continuerà anche quest'anno a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Si ricorda però che per coloro che accedono alla pensione di anzianita' indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi.
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nell'adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
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