Per andare in pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, a prescindere dall’età anagrafica) non serve soddisfare la condizione aggiuntiva di 35 anni di contribuzione «effettiva». E’ la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24916 del 17 settembre 2024 con la quale accoglie il ricorso di una pensionata che si era vista respingere dall’Inps la domanda di pensione. Per la Cassazione, infatti, il legislatore con la Riforma Fornero ha introdotta una nuova prestazione (pensionistica), con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità.
La questione
Riguarda i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che, come noto, dal 1° gennaio 2012 ha sostituito la pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps. Se sino al 2011 era possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi (oppure con il raggiungimento di un quorum dato dalla somma dell’età anagrafica con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni) dal 1° gennaio 2012 il dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 ha innalzato il requisito contributivo portandolo a 42 anni ed un mese (41 anni ed un mese per le donne).
Per effetto delle successive riforme e adeguamenti alla speranza di vita, attualmente i requisiti sono pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) più una finestra di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
L’Inps con Circolare n. 35/2012 ha confermato per i soli assicurati presso l’AGO (cioè i lavoratori del settore privato) che resta il requisito contemplato nell'art. 22 l. n. 153/1969, individuato in 35 anni di contribuzione effettiva, cioè senza computo della contribuzione figurativa derivante da malattia e disoccupazione. In sostanza una lavoratrice con 10 anni di disoccupazione indennizzata nell’arco della propria carriera lavorativa, pur possedendo 41 anni e 10 mesi di contribuzione, non potrebbe accedere alla pensione anticipata.
La decisione
Secondo la Cassazione questa interpretazione è da rigettare. Nelle motivazioni alla sentenza i giudici spiegano che la Riforma Fornero ha introdotto, nell’ottica di una unificazione dei trattamenti pensionistici «una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità, eliminando il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione che non opera più nel nuovo sistema».
Depone in tal senso la lettura dell’articolo 24, co. 10 del predetto dl n. 201/2011 che non reca alcun riferimento all'effettività della contribuzione. La disposizione si limita, infatti, solo a richiamare la contribuzione utile al contrario del successivo comma 11 che, nello stabilire un ulteriore canale di pensionamento per i (soli) lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, ha imposto la presenza di almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» cioè integrata con la contribuzione obbligatoria, da riscatto e volontaria. Qui, peraltro, in collegamento con un requisito anagrafico (ora 64 anni) ed il soddisfacimento di un «importo soglia» della rendita previdenziale.
Secondo i giudici, poi, «l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione».
In definitiva la sentenza dà ragione alla pensionata affermando il seguente principio: «l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione deve essere effettiva».