In sostanza, dunque, non cambiano con il nuovo ammortizzatore sociale rispetto al passato i criteri di riconoscimento dei contributi figurativi durante i periodi di disoccupazione. Così, ad esempio, per maturare i 20 anni di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia i periodi di disoccupazione sono sempre utili. Mentre per maturare l'anzianità contributiva per la pensione anticipata, oggi pari a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini, occorre avere accreditato, come ha indicato l'Inps nella predetta Circolare, almeno 35 anni di contributi effettivi, per determinare i quali i periodi disoccupazione non possono essere conteggiati. Cioè il periodo di contribuzione figurativa da disoccupazione non può eccedere i 7 anni e mezzo (6 e mezzo le donne) pena la necessità di un recupero con contribuzione effettiva.
Con riguardo a questi lavoratori l'Inps ha in pratica trasferito una regola vigente nella vecchia pensione di anzianità secondo la quale i contributi (figurativi) derivanti da eventi di disoccupazione indennizzata e malattia non possono essere superiori ad un determinato numero.
Questa regola invece non si applica nei confronti dei soggetti che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995). Ai fini del perfezionamento dei 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con la sola esclusione della contribuzione volontaria. Inoltre i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d'età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo).