Nessuna retrodatazione nella decorrenza della pensione anticipata se i requisiti contributivi determinanti ai fini del diritto sono perfezionati successivamente. In tal caso, infatti, la prestazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla loro regolarizzazione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 110/2022 in cui fornisce alcuni chiarimenti validi, in particolare, per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps (commercianti, artigiani e coltivatori diretti).
La regola generale vuole che nell’assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità (ora anticipata) decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda a condizione che a tale data risultino perfezionati i requisiti contributivi. In caso contrario la domanda viene rigettata. L’articolo 18 co. 2 del Dpr n. 488/1968 consente comunque agli assicurati di colmare periodi pregressi alla domanda privi di copertura contributiva sino alla definizione della domanda o del successivo ricorso amministrativo o giudiziario. L’Inps aveva già fornito istruzioni con Circolare n. 171/1989.
Pensione Anticipata
Ora chiarisce che in tali casi, la decorrenza della pensione anticipata sarà collocata al primo giorno del mese successivo «a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere», ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge (tra cui l’apertura della cd. finestra mobile, ove prevista).
In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda verrà respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione.
La precisazione interessa soprattutto gli autonomi che spesso hanno buchi contributivi sul conto assicurativo frutto di omessi versamenti o di ritardato pagamento della contribuzione trimestrale. In sostanza se questi versamenti sono necessari ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata (es. 42 anni e 10 mesi di contributi) gli interessati possono regolarizzare il loro pagamento anche dopo la presentazione della domanda di pensione ma, in tal caso, la prestazione prenderà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione e non dalla data di presentazione della domanda.
Invalidità
Lo stesso criterio, aggiunge l’Inps, vale per la determinazione della decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità fermo restando che il requisito di almeno 3 anni di contribuzione va accertato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda e non al momento della differita decorrenza della prestazione.
Prestazioni di vecchiaia
Non ci sono, invece, novità per quanto riguarda la pensione di vecchiaia. Qui vige da sempre, infatti, il diverso criterio secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. A prescindere dalla data di presentazione della domanda.
Pertanto la pensione decorrerà retroattivamente dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi anche nelle ipotesi di regolarizzazione dei contributi successivi alla presentazione di domanda di pensione. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Documenti: Circolare Inps 110/2022