Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 761 del 20 Febbraio 2018 in cui l'Istituto, a seguito di un parere del Ministero del Lavoro, fa dietrofront rispetto a quanto indicato lo scorso anno con il messaggio numero 1134 del 13 Marzo 2017 che aveva negato il beneficio della maggiorazione al personale civile dirigente del DAP (qui i dettagli).
Il cambio di passo segue l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 concernente il riordino delle forze di polizia. La disposizione da ultimo richiamata ha previsto, all’articolo 48, comma 2, che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria continuino ad applicarsi gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente. Sino alla conclusione della procedura sindacale prevista dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 che ridefinisca gli aspetti economici e normativi del personale dirigenziale.
A seguito della novella normativa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 0000354 del 18 gennaio 2018, ha chiarito come la novità impone di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche del beneficio dei sei scatti.
Per effetto di quanto sopra, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell’accordo negoziale di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria continua a trovare applicazione il trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia, nonché il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato. Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha ricondotto, nel quadro normativo di riferimento, la precedente disciplina di equiparazione di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990.
L'Inps, pertanto, comunica che in tale nuovo contesto normativo vengono superate le indicazioni fornite con il messaggio n. 1134/2017 in merito alla valutazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.
Documenti: Messaggio inps 1134/2017; Messaggio inps 761/2018