Ok alla proroga dell’Ape sociale. L’assegno di accompagnamento alla pensione potrà essere utilizzato anche da chi matura i requisiti (63 anni e 30/36 anni di contributi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. Lo prevede un passaggio della legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) con il quale il legislatore ha rinnovato ancora una volta lo strumento introdotto dal 2017. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati.
Lo strumento
L'Ape sociale è la facoltà di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), a chi ha almeno 63 anni e versa in situazioni di disagio economico. Nel periodo di riposo, prima di ottenere la pensione vera e propria, si riceve un sussidio mensile pari all’importo maturata al momento della domanda dell'importo massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabili annualmente). Queste le condizioni:
- aver cessato l'attività lavorativa (dipendente, autonoma e parasubordinata)
- non essere titolare di una pensione diretta;
- trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate (si veda tabella);
- avere un minimo di 30/36 anni di contributi (a seconda della «particolare» situazione);
Si ricorda che è previsto uno sconto speciale a favore delle lavoratrici e, in particolare, a quelle madri: hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni (figli legittimi, naturali, adottivi). Pertanto, ad esempio, le madri con due figli possono accedere all'Ape sociale con 28 anziché 30 anni di contributi (34 e non 36 anni, se risultano addette a lavori gravosi).
Due le domande
Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell'Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto; ciò è fatto dall'Inps, a seguito della prima domanda dell'interessato. L'Inps comunica: l'ok al riconoscimento dell'Ape con indicazione della prima decorrenza utile o eventualmente con differimento della decorrenza (in caso d'insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni per il diritto. Solo nel primo caso, se cioè c'è diritto all'Ape, il beneficiario può fare la seconda domanda: quella di liquidazione. Per la quale non c'è alcun termine, ma un vincolo: l'Ape è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le platee nel 2023
La legge Bilancio 2023, come detto, ha prorogato l'Ape sociale al 31 dicembre 2023. Pertanto potranno presentare la domanda di riconoscimento del beneficio i soggetti che, nel corso del corrente anno, maturano i requisiti e le condizioni per il diritto.
Non ci sono novità per quanto riguarda i beneficiari. In particolare anche nel 2023 il beneficio, tra l’altro, è fruibile dagli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge n. 234/2022 qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta). Confermate anche le scadenze per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni: entro il 31 marzo; entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre.