Il nostro ordinamento riconosce alle persone portatrici di handicap e ad alcuni loro familiari o affini, alcuni diritti all'interno del rapporto lavorativo che si riverberano anche sul piano previdenziale e contributivo. Parliamo in particolare dei permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 e del congedo straordinario biennale per assistere un portatore di handicap ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Dlgs 42/2001. In entrambi i casi tali assenze dal lavoro non fanno perdere la retribuzione e non determinano un impoverimento della futura prestazione pensionistica perchè l'ordinamento riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi. Perciò si può lasciare il lavoro sapendo che si ha diritto alla normale busta paga e ai contributi figurativi per la pensione.
I Permessi Mensili Retribuiti
Come noto l'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita' che risulti essere il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) di godere di tre giorni al mese di permessi retribuiti a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno. Dei citati permessi se ne può avvantaggiare anche il maggiorenne portatore di handicap.
Ebbene tali periodi di assenza dal lavoro sono coperti, a decorrere dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge 53/2000), figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione. A tale fine il valore retributivo da attribuire a tali permessi viene determinato con i criteri e le modalità generali previste per l'accredito figurativo di cui all'articolo 40 della legge 183/2010. Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato (Circolare Inps 87/2001) ma solo, quindi, sulla misura dell'assegno.
Permessi ad ore
In alternativa alla fruizione dei permessi su base giornaliera di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/1992 la persona portatrice di handicap maggiorenne può scegliere di fruire di due ore di permesso giornaliero ai sensi dell'articolo 33, co. 2 e 6 della legge n. 104/1992. Tale facoltà è, invece, preclusa alle persone normodotate che assistono i diversamente abili ad eccezione dei genitori, anche adottivi, di minore con handicap grave in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino.
La retribuzione figurativa da attribuire a tali permessi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato (art. 44, co. 1 dlgs n. 151/2001; Circ. Inps 133/2000; Circ. Inps 15/2001). Sussistendo un limite convenzionale all'accredito figurativo - in deroga ai principi generali che pongono a base del calcolo del valore figurativo la retribuzione percepita dagli interessati nell’anno dell’evento – l'articolo 35, co. 2 del dlgs n. 151/2001 prevede che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.
Il congedo Straordinario
L'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 riconosce alla generalità dei lavoratori dipendenti il diritto alla fruizione di un congedo straordinario sino ad un massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata, nell'arco della propria vita lavorativa per ciascun disabile. Il congedo spetta: 1) al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata; 2) al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3) ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre; 4) ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
La norma attribuisce al lavoratore due benefici: un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione da computarsi secondo le regole generali previste dall'articolo 40 della legge 183/2010.
Per fare fronte a questi pagamenti la legge ha introdotto un tetto che quest'anno (2022) è di 49.663,88 euro cifra che deve essere ripartita fra indennità economica e accredito figurativo (articolo 42, comma 5-ter del Dlgs 151/2001). A seguito dell'indicata ripartizione l'indennità economica non può eccedere, per quest'anno, il valore di 37.341,00 euro, pari a 102,30 euro al giorno (ovviamente se il lavoratore ha una retribuzione lorda inferiore al predetto valore l'assegno Inps non può superare l'importo dello stipendio). La restante somma, cioè 12.322,53 euro (37.341 € x 33%, l'aliquota contributiva), è a disposizione dell'Inps per l'accredito dei contributi figurativi sui periodi corrispondenti a quelli di percezione della relativa indennità economica (si veda la tavola sottostante). Nei casi in cui l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un’aliquota contributiva diversa dal 33,00% (es. Fondo Poste) una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.
Tale meccanismo introduce in sostanza un massimale alla contribuzione figurativa accreditabile ove la retribuzione annua risulti superiore alla massima indennità fruibile (Circolare Inps 14/2007) massimale che produce un nocumento sulla misura della pensione se il tetto non fosse stato applicato. Bisogna ricordare, però, che in tali casi l'Inps ritiene applicabile anche ai periodi di congedo l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari (Circolare Inps 11/2013). In sostanza ove il tetto producesse un danno alla pensione il lavoratore potrebbe colmare il gap di tasca propria.