Pensioni, Dal doppio Calcolo effetti negativi per militari e Forze dell'ordine

Valerio Damiani Lunedì, 15 Ottobre 2018
L'istituto di previdenza sta effettuando i due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
Talvolta assieme alla determina con cui l'Inps indica la misura della pensione molti lavoratori si trovano di fronte ad un secondo documento che reca l'applicazione del ricalcolo degli assegni nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato i benefici di quo­te contributive su pensioni retributive. L'adempimento, come si ricorderà, è scaturito dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha previsto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 "non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Quest'obbligo di legge impone all'Istituto di previdenza di procedere alla stesura di due calcoli distinti circa la misura dell'assegno pensionistico; il primo con le regole standard - ossia con le regole retributive sino al 2011 e contributive post 2011 - il secondo valorizzando con le regole del sistema retributivo le anzianità successive al 2011 anche superando il concetto di massima anzianità contributiva, vale a dire senza tener conto del tetto dei 40 anni di contributi. L'importo minore tra i due calcoli è quello da mettere in pagamento. 

L'impatto. In definitiva la misura impatta solo sui lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 con contribuzione ulteriore versata dopo il 31 dicembre 2011 che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012. Ma il taglio concretamente coinvolge solo coloro che si sono trattenuti in servizio oltre l'età pensionabile di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi). Con il passaggio al contributivo questi lavoratori riescono infatti a valorizzare la terza quota di pensione (quota C) a ritmi superiori rispetto a quanto sarebbe accaduto con il sistema retributivo grazie a coefficienti di trasformazione piu' alti perchè calcolati sino al 70° anno di età e alla mancanza del massimale pensionabile.

Le categorie maggiormente colpite sono costituite soprattutto da magistrati, professori universitari, ex dirigenti Inpdai, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni elevate con taglio che, comunque, difficilmente supera il 5% dell'assegno calcolato con le regole normali.

Da registrarsi anche alcuni effetti collaterali per il comparto difesa e sicurezza. Il doppio calcolo, come si era già intuito su PensioniOggi nel 2015, cancella gli effetti del moltiplicatore della base pensionabile recato dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 nei confronti di quei soggetti che, grazie alla Riforma Fornero, erano riusciti loro malgrado ad "attivarlo" ottenendo un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. La misura, come si intuisce, si applica solo se almeno una parte dell'assegno è determinata con il sistema contributivo e comporta un notevole incremento del trattamento pensionistico finale. Pertanto dal 2012, con il passaggio al sistema contributivo, il beneficio è divenuto applicabile anche al personale che vantava almeno 18 anni di contributi al 1995, sino ad allora escluso, consentendogli, quindi, di attivare il moltiplicatore e agganciare un assegno di gran lunga superiore rispetto alle regole interamente retributive. Ora pure secondo l'Inps questo beneficio torna in discussione per effetto del confronto dei rendimenti tra i due calcoli.

Il doppio calcolo. Abbastanza chiare ormai le regole di calcolo che prevedono un doppio confronto dopo alcune incertezze registrate nei primi tempi. Prima si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Quindi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento. Con una modifica, rispetto alle vecchie regole, non da poco: si supera infatti il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo valorizzando anche gli anni eccedenti i 40 al ritmo del 2% annuo (1,8% per i dipendenti civili iscritti alla Cassa Stato). L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.

I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che devono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.



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