La questione
I chiarimenti riguardano l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 38 della legge 448/2001 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento al milione sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Il legislatore si è adeguato alla sentenza con l'articolo 15 del Dl n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) riconoscendo l'aumento dal 20 luglio 2020 ed estendo la portata della sentenza n. 152/2020 non solo agli invalidi totali ma anche ai sordomuti, ai ciechi assoluti e ai titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge 222/1984.
Aumenti d'Ufficio
L'Inps spiega, pertanto, che a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità che hanno compiuto i 18 anni è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione spetta, nel 2020, a condizione che il beneficiario, se non coniugato, possieda redditi personali non superiori a 8.469,63 euro; se coniugato (non effettivamente e legalmente separato), oltre all'indicato requisito reddituale personale, redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Beneficio a Domanda
Per i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge 222/1984 l'aumento viene riconosciuto previa domanda dell'interessato e l'integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ma non prima del 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Redditi rilevanti
Si rammenta che ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Un esempio
In definitiva questo aumento spetta esclusivamente agli invalidi privi di altri redditi al di fuori della prestazione stessa da maggiorare. Se, infatti, oltre alla pensione stessa il titolare avesse un reddito occasionale di 5.000 euro annui il beneficio sarebbe sostanzialmente annullato perchè la somma dei redditi raggiungerebbe il limite massimo della maggiorazione (3728+5000=8728euro). In presenza di un coniuge i limiti sono ancora più stringenti perchè oltre a quelli personali occorre anche guardare a quelli complessivi della coppia: indicativamente è sufficiente che il coniuge normodotato abbia un reddito di 6.000 euro per impedire la piena erogazione della maggiorazione all'invalido sprovvisto di altri redditi sino ad annullarla in presenza di un reddito di circa 10.700 euro.
Nulla esclude, inoltre, che entrambi i coniugi possano aver diritto all’incremento, in tal caso questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Documenti: Circolare Inps 107/2020