Pensioni, Gli interessi sugli arretrati di pensione decorrono dalla data di domanda amministrativa

Nicola Colapinto Venerdì, 12 Ottobre 2018
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione precisando i contorni di una materia delicata e controversa: quando matura il diritto alle somme accessorie in caso di riliquidazione della pensione?
Gli interessi legali sugli arretrati di pensione dovuti a titolo di riliquidazione spettano dalla domanda amministrativa e non dal momento della liquidazione della pensione originaria. E' il principio fissato dalla sentenza numero 24745 dell'8 Ottobre 2018 della Corte di Cassazione depositata ieri nella quale i giudici hanno avuto modo di precisare i contorni di una questione piuttosto controversa, relativa alla collocazione della decorrenza delle somme accessorie del credito, in questo caso gli arretrati dovuti da una riliquidazione della pensione. 

La Corte di Cassazione si è dovuta esprimere, in particolare, sulla richiesta presentata da un pensionato Inps dal 1.1.1981 che il 24 febbraio 2000 aveva fatto richiesta alla Commissione Ministeriale per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, per il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo dal 1938 al 1945 in cui egli era stato perseguitato in quanto di origine ebraica ai sensi della legge 96/1955. La Commissione aveva deliberato in senso favorevole il 9.6.2003 ed il Ministero aveva immediatamente comunicato la propria decisione all'Istituto, che però solo il 7 Luglio 2006 aveva proceduto alla riliquidazione della pensione con decorrenza dal 1.1.1981 comprensiva delle maggiorazioni spettanti per legge.

L'Istituto, tuttavia, aveva attribuito gli interessi sugli arretrati solo a far data dal 7 ottobre 2003, ovverosia dal centoventunesimo giorno (termini che l'art. 7 L. n. 533/1973, stabilisce al fine della formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali) successivo alla ricezione degli atti da parte dell'ente previdenziale. Il pensionato chiedeva, invece, il riconoscimento degli interessi sugli arretrati a partire dalla data di decorrenza della pensione, ossia dal 1.1.1981 facendo leva sul regime di imprescrittibilità della liquidazione degli accessori del credito previdenziale derivante dall'accredito di contribuzione figurativa per effetto dell'applicazione della normativa speciale contenuta nell'articolo 5 della legge 96/1955. 

La decisione

Per dirimere la controversia la Corte di Cassazione si rifa' ai principi già enunciati in una recente decisione (Cass. Civ. 21119/2017) affermando come da un lato risulti pacifico che l'interessato abbia diritto all'accredito della contribuzione figurativa con effetti dalla data della prima liquidazione della pensione, in quanto l'ente previdenziale deve fare quello che avrebbe fatto se i contributi (per quel lasso di tempo) fossero stati effettivamente versati fin dall'inizio. Tuttavia tale “finzione” non può logicamente spingersi fino al punto di addebitare all'ente previdenziale quel ritardo nella concessione del beneficio che sia in realtà imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell'avente diritto nel richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per l'evento in questione.

In altri termini, secondo la Corte, il diritto al pagamento degli interessi legali sugli arretrati può sorgere solo a partire dalla domanda di presentazione della domanda amministrativa all'ente preposto che nel caso di specie - stante la procedura speciale richiesta dall'art. 8, L. n. 96/1955 che prevede il passaggio per una commissione ministeriale - vanno logicamente computati a decorrere dalla data della presentazione della domanda al Ministero competente, cioè dal 24 febbraio 2000. I giudici spiegano, infatti, che il procedimento attivato dalla legge 96/1955 è unitario nel senso che per l'ottenimento della riliquidazione della pensione il titolare non deve, dopo l'accertamento positivo della Commissione Ministeriale, produrre una ulteriore domanda amministrativa all'Inps.  In questo caso, pertanto, la Corte conclude che al pensionato gli interessi sul dovuto si calcolano dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda al Ministero e non dal centoventunesimo giorno successivo al pervenire della pratica dal Ministero come aveva, invece, stabilito l'Inps.  

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati