La fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo di maternità/paternità non può tagliare la pensione. In tal caso, infatti, l’accredito dei relativi contributi figurativi avviene senza bisogno di verifica del minimale contributivo per i lavoratori e delle lavoratrici del settore privato. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1215/2023 in cui spiega che la novità vale sia per i congedi di maternità/paternità e parentali fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale (anche prima del Tu maternità, approvato dal dlgs 151/2001).
L'accredito dei contributi
Come noto la disciplina in materia di accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è regolata dall’articolo 7 del decreto legge n. 463/1983 convertito dalla legge n. 638/1983. La norma richiamata prevede che se la retribuzione settimanale imponibile risulta inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (cioè 227,18€ a settimana, valori 2023) sulla posizione assicurativa del lavoratore viene riconosciuto ai fini del diritto a pensione l'accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate. Si tratta del cd. «principio della contrazione» in base al quale le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita. Per espressa previsione di legge il criterio non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato, né ai dipendenti del pubblico impiego.
Le indicazioni del ministero
L'Inps spiega di avere interpellato il ministero del lavoro sull'applicazione della contrazione e di avere avuto nuove indicazioni, per cui il criterio deve essere escluso al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza e sia al di fuori del rapporto di lavoro. In particolare, prosegue l'Inps, «in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo» quali, appunto, il citato criterio della contrazione (art. 7 del dl 463/1983). Ciò potrebbe facilmente verificarsi, ad esempio, in occasione della fruizione di periodi di congedo parentale.
Le nuove istruzioni
L’Istituto spiega, pertanto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della contrazione, ai fini del diritto a pensione, oltre al congedo di maternità e di paternità, espressamente richiamati, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali è previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, sia all'interno e sia al di fuori del rapporto di lavoro (tra cui anche il congedo parentale), indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento tutelato (quindi anche quelli precedenti all'entrata in vigore del dlgs 151/2001) e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa.
Continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale retributivo:
- Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs n. 151/2001;
- Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992);
- Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992;
- Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992.