Le platee
Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (15 profili professionali come modificati da ultimo con la legge n. 205/2017). Per una più puntuale disamina dei profili di tutela ammessi al beneficio si rinvia alla tabella sotto allegata.
Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 l'età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi). Come accennato l'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l'assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).
Le istanze
La proroga dello strumento ripropone anche il timing nella presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017). Anche quest'anno, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.