Una nota dell'Inps ammette alla sesta salvaguardia anche i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità ordinaria.
Kamsin La Direzione Centrale Pensioni dell'Inps in risposta ad un quesito presentato dall'Inca Nazionale ha interpretato in senso estensivo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge 147/2014.
Si tratta del passaggio normativo che ammette ai benefici della sesta salvaguardia i lavoratori "collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011".
La questione posta dal patronato era relativa alla possibilità o meno di ammettere alla tutela, tra gli altri, anche quei lavoratori che avessero maturato i requisiti anagrafici utili a conseguire il diritto a pensione con le vecchie regole pensionistiche entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità (ordinaria). La norma di legge, infatti, era poco chiara in quanto sembrava ammettere al bonus dei 12 mesi solo coloro che, attraverso la prosecuzione volontaria della contribuzione, maturassero il requisito contributivo mancante al termine dell'indennità di mobilità.
La precisazione dell'Inps indica, invece, che possono fruire della salvaguardia tutti i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire la pensione di anzianità (o di vecchiaia) entro i 12 mesi dalla scadenza dell'indennità stessa.
Per effetto della novità, ad esempio, potrà fruire della salvaguardia anche un lavoratore che ha terminato la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria il 31 Dicembre 2014 e che perfeziona i 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, necessari per maturare il quorum 97,3 (cioè la vecchia pensione di anzianità) entro il 31 Dicembre 2015.
L'inps ha indicato, inoltre, che la percezione dell'indennità di mobilità in deroga e/o l'eventuale rioccupazione dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria non è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in questione.
I lavoratori, per beneficiare della norma in questione, dovranno presentare domanda online all'Inps tramite la procedura webdom entro il 5 gennaio 2015.
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Zedde
Documenti: Il testo della nota del 19 dicembre 2014