Pensioni, La pensione di inabilità non si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia

Vittorio Spinelli Venerdì, 09 Marzo 2018
Lo hanno stabilito i Giudici della Corte di Cassazione rigettando il ricorso di un pensionato abruzzese. L'ordinamento pubblico non prevede la possibilità di riconoscere figurativamente il periodo di godimento della pensione ai fini della trasformazione.
La pensione di inabilità previdenziale non si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile. Affinchè il pensionato possa ottenere la trasformazione è necessario che presenti un'apposita domanda e che soddisfi la maturazione del requisito contributivo previsto per tale prestazione. Cioè 20 anni di contributi (almeno di regola). E' quanto hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza numero 844 del 16 Gennaio 2018 depositata ieri.

La questione interessava un pensionato invalido abruzzese, titolare di pensione di inabilità ai sensi della legge 222/1984, che al compimento dell'età prevista dall'ordinamento pubblico per il trattamento di vecchiaia aveva chiesto l'accertamento del diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia.

Dato che il pensionato non aveva integrato il requisito contributivo per la concessione della pensione, cioè un minimo di 20 anni di contributi, l'Inps ha rigettato la domanda di trasformazione. Da qui il ricorso in Tribunale. In sede giudiziaria tanto il giudice di primo grado che la Corte d'Appello hanno dato ragione al pensionato; contro tali decisioni l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo il respingimento della sentenza della Corte d'Appello ed il diniego del diritto alla trasformazione della pensione nei confronti dell'invalido.

La posizione delle parti
Nelle motivazioni a sostegno del ricorso, l'Inps rimarcava che la trasformazione in pensione di vecchiaia è prevista soltanto con riferimento all'assegno ordinario di invalidità (art.1, comma 10, legge n. 222/1984) e che detta trasformazione non è stata prevista, invece, per la pensione di inabilità, con analoga disposizione di legge. Secondo l'Inps ciò non esclude la possibilità della sua trasformazione ma, in tal caso, il pensionato deve produrre apposita domanda ed è necessaria la ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi. Che nel caso di specie mancavano dato che l'assicurato, non avendo più svolto attività lavorativa dopo il riconoscimento dell'inabilità, non aveva raggiunto il minimo di 20 anni di contributi versati, richiesti per conseguire la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992.

I legali del pensionato ritenevano, invece, ai fini di poter valutare il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto (20 anni) il periodo di godimento della pensione di inabilità facendo leva su quanto stabilito dell'articolo 1, co. 10 della legge 222/1984 che riconosce, al titolare di assegno ordinario di invalidità, la possibilità di valorizzare figurativamente ai fini del diritto alla pensione i periodi di godimento del suddetto assegno per i quali non fosse stata svolta attività lavorativa. Secondo i legali la portata di tale norma avrebbe dovuto estendersi anche alla pensione di inabilità non potendo l'invalido svolgere attività lavorativa di alcun genere durante la percezione della pensione di inabilità.

La decisione della Corte

I giudici di Piazza Cavour hanno dato ragione all'Inps. I giudici ricordano che la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri (anagrafico e contributivo), non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità e che deve escludersi la possibilità di applicare, alla pensione di invalidità, la diversa regola prevista dall'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in riferimento all'assegno di invalidità - secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia. Secondo i giudici di Piazza Cavour non è possibile estendere alla pensione di inabilità quanto previsto in materia di AOI per la mancanza "di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di inabilità, dell'utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, del carattere eccezionale delle disposizioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione dell'attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno di invalidità".

Pertanto posto che nel caso di specie l'invalido non aveva integrato i 20 anni di contributi necessari per il pensionamento di vecchiaia e non potendo aggiungere figurativamente - a questo fine - il periodo di godimento della pensione di inabilità al pensionato non può essere riconosciuto il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia.

I giudici ricordano, infine, che ove l'assicurato abbia i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la concessione della pensione di vecchiaia la trasformazione della pensione di inabilità non opera automaticamente essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati