La nuova pensione di inabilita'
L'articolo 1, co. 250 della legge 232/2016 ha riconosciuto una speciale pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), se di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. Si tratta di una pensione speciale perchè, come già anticipato su pensionioggi.it, richiede esclusivamente il possesso di almeno cinque anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa dell'ammalato. In particolare a differenza della normale pensione di inabilità, prevista dalla legge 222/1984, non è necessaria, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nè la presenza di tre anni di contribuzione negli ultimi cinque antecedenti alla domanda, elementi che spesso limitano il conseguimento del beneficio.
Il requisito sanitario
Per accedere alla pensione il lavoratore deve produrre apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente per l'accertamento delle cause di servizio (es. Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). Le due certificazioni sono alternative l'una all'altra. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale. Le indicate patologie hanno carattere tassativo.
Il requisito amministrativo
Gli interessati possono conseguire la prestazione a condizione di avere almeno 5 anni di contributi accreditati nell'arco della vita lavorativa. A tal fine il requisito contributivo può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione se la contribuzione è stata utilizzata per liquidare un assegno ordinario di invalidità. L'Inps ha spiegato con la circolare 7 del 2018 che il requisito contributivo, inoltre, può essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come previsto per la pensione di inabilità standard (es. cumulando la contribuzione presente in diverse gestioni Inps).
Domande entro il 31 marzo 2019
Per conseguire il beneficio i lavoratori devono produrre due ordini di domande, la prima volta alla verifica dei requisiti e del rispetto del vincolo di bilancio (30 milioni annui a decorrere dal 2018), la seconda volta all'accesso alla prestazione. Un sistema già in uso per i lavori usuranti e di recente anche per l'ape sociale ed il beneficio precoci. Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio - che deve essere prodotta come detto entro il 31 marzo di ogni anno - deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti mentre il requisito amministrativo (cioè i cinque anni di contribuzione) può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Entrambe le domande vanno prodotte esclusivamente per modalità telematica anche avvalendosi dell'aiuto di un patronato o dei soggetti abilitati (es. consulenti del lavoro). Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). La pensione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
Il monitoraggio
L'Inps una volta ricevuta la domanda di verifica procederà al monitoraggio delle risorse al termine del quale comunicherà al lavoratore: a) l'accoglimento dell'istanza con l'indicazione della prima decorrenza utile; b) il posticipo della decorrenza in caso di incapienza delle risorse; c) il rigetto dell'istanza in caso di mancanza dei requisiti. Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici.
Incumulabilità
La pensione speciale di inabilità è incumulabile con la rendita diretta Inail anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 (mentre è cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%) nè con l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili (anche se è ammessa l'opzione per il trattamento più favorevole).
Con riguardo ai superstiti la prestazione è reversibile secondo le normali regole ed è altresì cumulabile con la rendita Inail ai superstiti per le medesime patologie invalidanti (non è però prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento). La pensione non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. Infine per quanto riguarda il TFS i termini per il pagamento della buonuscita dei dipendenti pubblici inzieranno a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla Legge Fornero, dunque con uno slittamento di molti anni rispetto alla data andata in pensione.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 31 Maggio 2017 ; Messaggio inps 3249/2017; Circolare Inps 7/2018