Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.
Kamsin La legge di stabilità 2015 dopo il tormentato iter parlamentare conferma le novità della vigilia. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 190/2014 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).
Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.
Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).
Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.
Per quanto riguarda i dirigenti generali di pubblica sicurezza la legge abroga il comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, al personale in parola con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Ausiliaria. C'è poi una sforbiciata all'ausiliaria. Il comma 259 prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio, per il personale che transita nell'ausiliaria dal 1° gennaio 2015.
La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Riduzione delle indennità dei piloti. Una ulteriore disposizione prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.
Infine si prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.
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