La questione
Una signora aveva chiesto all'INPS il riconoscimento della pensione ai superstiti a seguito della scomparsa del proprio defunto coniuge, dal quale era divorziata in forza di una sentenza del Tribunale Superiore della California. In occasione del divorzio gli era stato riconosciuto un sostegno simbolico nella misura di un dollaro all'anno che, secondo la difesa legale della signora, poteva essere equiparato all'assegno di divorzio di cui all'art. 5, I. n. 898/1970 come tale, quindi, utile ai fini della fruizione della pensione di reversibilità. Sia il Tribunale dell'Aquila che la Corte d'Appello avevano dato ragione alla tesi della difesa della signora; l'Inps, tuttavia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo il ribaltamento della decisione della Corte d'Appello. Secondo l'Istituto, infatti, non è sufficiente l'attribuzione d'una somma meramente simbolica al fine di integrare il requisito per l'accesso alla pensione di reversibilità.
La decisione
Come noto l'art. 9, comma 2°, I. n. 898/1970 stabilisce che il coniuge titolare di assegno divorzile, riconosciuto con sentenza ex art. 5 della stessa legge, ha diritto al trattamento previdenziale previsto per i superstiti a condizione che il rapporto da cui trae origine la prestazione sia anteriore alla medesima sentenza che riconosce l'assegno. Nelle proprie motivazioni i giudici ripercorrono l'evoluzione giuridica scaturita da due sentenze della Cassazione pronunciate a sezioni unite. Un primo orientamento (Cass. S.U. n. 159/1998) aveva stabilito che la prestazione previdenziale spetta a prescindere dall'entità dell'assegno divorzile aprendo così le porte alla possibilità di riconoscere la pensione anche in presenza di un assegno di importo irrisorio o meramente simbolico. La più recente sentenza n. 22434/2018 ha, tuttavia, svolto ulteriori argomentazioni che portano oggi a negare il riconoscimento della pensione ai superstiti in questi casi.
In tale sede è stato stabilito che all'ex coniuge non spetta la pensione ai superstiti allorché il diritto all'assegno divorzile sia già stato definitivamente soddisfatto con la sua corresponsione in unica soluzione (qui i dettagli). Nelle motivazioni di tale decisione la Corte ha spiegato che il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato consiste nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità è proprio quella di sopperire a tale perdita economica. "E' evidente che - spiegano i giudici -, se la ratio dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge, non può considerarsi all'uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica, come invece sostenuto da nella precedenza sentenza n. 159 del 1998". "E' necessario - continuano i giudici - piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall'art. 5, I. n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie".
Tale importo anche se non deve necessariamente garantirgli l'autosufficienza economica deve consentirgli "il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Del resto, concludono i giudici nelle proprie motivazioni, una diversa soluzione porterebbe all'esito irragionevole di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita, il che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell'istituto.