Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione. L'ultimo intervento è arrivato con la Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l'Inps ha emanato di recente la circolare 120/2013. La modifica riguarda solo i dipendenti iscritti all'ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. In favore di costoro viene concessa la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. I lavoratori che hanno chiesto ma non ancora ottenuto la ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 o 2 legge 29/1979 con domanda presentata tra il 1.7.2010 e il 1.1.2013 potranno recedere dall'operazione. In tal caso la circolare precisa che questi lavoratori si vedranno restituire l'onere pagato purchè venga costituita la posizione assicurativa presso l'Inps.
Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del cumulo. Il cumulo dispone che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, a condizione che non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico. In pratica il cumulo consente l'accesso alla pensione senza dover sostenere l'onere di una ricongiunzione e senza trovarsi con una pensione ridotta a causa della totalizzazione che, com'è noto, comporta, di norma, un calcolo contributivo puro. Il cumulo è esercitabile di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti.
L'importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni. I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l'onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.
Come valorizzare gli spezzoni contributivi
Cumulo - Permette di sommare i periodi assicurativi sotto gestioni diverse per ottenere un'unica pensione. Di fatto consente l'accesso alla pensione senza gli oneri della ricongiunzione né la riduzione del trattamento per effetto della totalizzazione
Ricongiunzione - Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo (fino al 2011) o misto, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta alla fine del 1995. Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico sarà piu' elevato ma il lavoratore dovrà sostenere un onere pur di abbandonare in anticipo il mondo del lavoro.
Totalizzazione - La totalizzazione accorda l'accesso al pensionamento mantenendo i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali dove sono stati versati, e consente la valorizzazione della gestione separata che altrimenti non può essere ricongiunta. L'importo della pensione con la totalizzazione è calcolato con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi lavorati.