Può capitare, talvolta, che ci si trovi di fronte alla necessità di valutare come rimettere assieme i contributi derivanti da più rapporti lavorativi assolti presso gestioni IVS diverse. Le riforme degli ultimi anni hanno semplificato notevolmente il panorama normativo consentendo, di regola, il ricorso al cumulo ai sensi della legge 228/2012 come novellata dalla legge 232/2012 o alla ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90.
Se questi istituti vengono utilizzati al momento del pensionamento non ci sono particolari problemi in quanto l'assicurato farà ricorso solo una volta alle forme di "riunificazione" degli spezzoni contributivi. Ma cosa accade se il lavoratore abbia già presentato e finalizzato una domanda di ricongiunzione prima del pensionamento e poi abbia nuovamente cambiato il lavoro ritrovandosi "al punto di partenza"?
Si tratta di una situazione affatto infrequente. A titolo di esempio si ipotizzi un lavoratore che abbia effettuato una ricongiunzione dal FPLD alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria al momento dell'assunzione presso un ente pubblico e, successivamente, si sia rioccupato nuovamente nel settore privato. Ritrovandosi al momento del pensionamento una posizione assicurativa di tipo "misto", cioè con presenza di contribuzione in due o più gestioni previdenziali. In tal caso è lecito, quindi, domandarsi se sia o meno possibile effettuare una seconda domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Ciò in quanto l'articolo 4 della legge 29/79 prescrive che la facoltà di ricongiunzione sia esercitabile una sola volta.
I requisiti per effettuare una seconda ricongiunzione
L'articolo 3 della legge 29/79 e della legge 45/90 consentono, tuttavia, al soggetto interessato la presentazione di una nuova domanda esclusivamente in due ipotesi: 1) se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa (in tal caso la ricongiunzione può essere effettuata in qualsiasi gestione assicurativa in cui sia presente cbt); 2) al momento del pensionamento ma solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione. Una seconda ricongiunzione risulta, quindi, più difficile e normalmente più onerosa atteso che i requisiti per la presentazione della nuova domanda vengono a maturarsi in corrispondenza di età anagrafiche e contributive più elevate rispetto alla prima.
L'alternativa è il cumulo
In questi casi, salvo situazioni specifiche dovute alla variabilità dei dati inerenti la posizione di ciascun lavoratore che rendano preferibile optare per la ricongiunzione, gli assicurati possono sempre ricorrere al cumulo dei contributi. L'Inps ha precisato, infatti, che il cumulo può essere esercitato anche dopo la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79 con riferimento ai periodi contributivi maturati successivamente alla ricongiunzione e chiaramente prima del pensionamento. Tale facoltà, peraltro, si presume sia applicabile anche rispetto alle ricongiunzioni effettuate ai sensi della legge 45/90. In altri termini la fruizione di una ricongiunzione non impedisce, al ricorrere dei requisiti, la possibilità di utilizzare il cumulo e può risultare particolarmente conveniente.